I genitori separati o divorziati che pagano un affitto e hanno figli a carico con meno di 21 anni possono chiedere un bonus affitto o contributo pari alla metà del canone annuo, fino a 6.000 euro. Le domande si presentano entro le 12 del 28 ottobre 2026, solo online.
La piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è attiva dal 7 ottobre e vi si accede con SPID, CIE o CNS. Il fondo è stato istituito dalla legge di bilancio 2026. Il contributo viene versato in un’unica soluzione all’anno.
Il bonus è rivolto a chi, dopo la separazione o il divorzio, non ha ottenuto l’assegnazione della casa familiare di proprietà e vive quindi in affitto. Il reddito individuale del richiedente non deve superare 35.000 euro, in base all’ultima dichiarazione dei redditi disponibile. Serve almeno un figlio a carico con meno di 21 anni alla data di pubblicazione dell’avviso. Il genitore deve inoltre essere in regola con gli obblighi di cura e mantenimento e avere un contratto di locazione regolare.
Restano fuori gli assegnatari di case popolari e chi riceve già altri sussidi pubblici per l’abitazione. Il richiedente non deve possedere abitazioni nel Comune della casa familiare né in quelli entro 50 chilometri. Fa eccezione la stessa casa familiare, se è stata assegnata all’altro genitore.
In quel caso la domanda deve riportarne i dati catastali e identificativi, oltre ai dati anagrafici e alla residenza in Italia dei due genitori. Per l’affitto vanno indicati gli estremi di registrazione del contratto e il canone annuo. Per la separazione o il divorzio servono il Tribunale, il numero e la data del provvedimento. Completano la richiesta IBAN, numero di cellulare, indirizzo email e PEC. Le dichiarazioni sono rese ai sensi del Dpr 445/2000.
Le risorse sono ripartite tra le Regioni secondo tre criteri: il numero medio di genitori separati o divorziati, il reddito medio regionale e il peso dei Comuni ad alta tensione abitativa. Le graduatorie sono regionali e si basano sulla residenza del richiedente.
Il punteggio premia il numero di figli a carico sotto i 21 anni, la disabilità grave del richiedente o dei figli, la disoccupazione involontaria e la residenza in un Comune ad alta tensione abitativa. A parità di punteggio conta il reddito, mentre l’ordine di invio non dà alcuna precedenza. Una volta trasmessa, la domanda non si può più modificare.




