Le cartelle fiscali e le sanzioni degli enti locali potranno essere regolarizzate senza interessi e sanzioni, con pagamento fino a 54 rate bimestrali o in unica soluzione. La misura, inserita nel decreto fiscale e approvata alla Camera, riguarda tributi comunali come IMU e TARI e si estende anche alle multe stradali. Ogni Comune potrà però decidere autonomamente se applicarla.
Il provvedimento interviene su posizioni debitorie affidate alla riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, aprendo una nuova fase di definizione agevolata per i rapporti tra cittadini ed enti territoriali. L’obiettivo è ridurre il contenzioso e favorire il recupero delle entrate locali.
La cosiddetta “rottamazione quinquies” viene ampliata ai debiti verso Regioni e Comuni, ma non si tratta di un meccanismo automatico. Gli enti locali potranno aderire tramite una delibera propria, da pubblicare sui siti istituzionali entro il 30 giugno.
Secondo quanto previsto dal testo, le domande dei contribuenti potranno essere presentate tra il 16 settembre e il 31 ottobre 2026, mentre la comunicazione degli importi dovuti arriverà entro il 31 dicembre 2026. Solo dopo questa fase si entrerà nella fase operativa dei pagamenti.
Cosa rientra nella definizione agevolata
Nel perimetro della misura rientrano tributi e entrate locali come IMU, TARI, imposta di soggiorno, tributi sulla pubblicità e diritti sulle affissioni. Sono inclusi anche canoni patrimoniali e corrispettivi per servizi pubblici.
La novità più rilevante riguarda l’estensione alle sanzioni del Codice della strada elevate dalle polizie locali. In questi casi vengono azzerati interessi e maggiorazioni, oltre agli oneri di riscossione, lasciando al contribuente il pagamento della sola quota originaria.
Rateizzazione fino a nove anni
Il contribuente potrà scegliere tra pagamento unico o piano dilazionato. In caso di rateizzazione, il debito potrà essere suddiviso fino a 54 rate bimestrali di pari importo, con scadenze fisse durante l’anno.
Il piano può arrivare a coprire fino a nove anni complessivi. Sulle somme dilazionate si applica un interesse del 3% annuo, calcolato dal 1° febbraio 2027.
Per i pagamenti in unica soluzione, la scadenza è fissata al 31 gennaio 2027.
Effetti sulle procedure e decadenza
L’adesione alla misura comporta la sospensione delle azioni esecutive a partire dal 31 gennaio 2027. Tuttavia, il beneficio si perde in caso di mancato pagamento della prima rata o dell’unica soluzione, oppure se non vengono saldate due rate, anche non consecutive.
In caso di decadenza, le somme già versate vengono considerate acconti sul debito complessivo e la posizione torna pienamente esigibile, senza possibilità di nuova rateizzazione.
Il nodo dei tempi e il ruolo dei Comuni
L’ANCI ha evidenziato criticità sui tempi di adesione, soprattutto per gli enti chiamati al voto nella primavera 2026. Il termine del 30 giugno viene considerato stretto per circa 980 Comuni coinvolti nelle elezioni amministrative.
La scelta finale resta comunque locale: ogni amministrazione potrà valutare se aderire alla definizione agevolata in base alla propria situazione finanziaria e organizzativa.
Fonte normativa e riferimenti
La misura è contenuta in un emendamento al decreto fiscale approvato alla Camera con voto di fiducia. Per approfondimenti istituzionali è possibile consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione:
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it




