Si apre il 16 ottobre la finestra per aderire alla rottamazione-quinquies delle cartelle relative a tasse, imposte e multe di Comuni, Regioni e altri enti locali affidate ad Agenzia delle entrate-Riscossione. Le domande si presentano solo online, fino al 15 dicembre, con i servizi disponibili sul sito agenziaentrateriscossione.gov.it.
Prima di aderire si può richiedere il prospetto informativo, con l’elenco dei carichi che rientrano nella definizione agevolata e l’importo da pagare. Si ottiene dall’area riservata del sito, a cui si accede con Spid, Cie o Cns e, per professionisti e imprese, anche con le credenziali dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione “Definizione agevolata (Rottamazione-quinquies enti territoriali)”. Entro 12 ore arriva un’e-mail con il link per scaricare il documento, da usare entro 5 giorni.
Chi non ha credenziali può compilare il modulo nell’area pubblica del sito, allegando un documento di riconoscimento. Dopo la convalida e la presa in carico da parte degli uffici, se la documentazione è corretta, il contribuente riceve un’e-mail con il link al prospetto, scaricabile entro 5 giorni.
La dichiarazione di adesione si presenta nella stessa sezione, sia in area riservata sia in area pubblica. Nella prima il servizio propone in automatico i carichi rottamabili e il contribuente sceglie quelli da inserire. Nella seconda bisogna indicare i numeri identificativi delle cartelle, la modalità di pagamento e un indirizzo e-mail per ricevere la ricevuta. In entrambi i casi va indicato se si paga in un’unica soluzione o a rate: in caso di dilazione, ogni rata non può essere inferiore a 100 euro.
Restano fuori i tributi locali che gli enti riscuotono direttamente o tramite concessionari privati. Per questi la legge di bilancio 2026 consente a Comuni e Regioni di approvare delibere e regolamenti per una definizione agevolata autonoma, con modalità decise da ciascun ente.
Agenzia delle entrate-Riscossione comunicherà le somme dovute entro il 28 febbraio 2027. Si potrà pagare tutto entro il 31 marzo 2027 oppure in un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo. La rottamazione decade se non si versa, o si versa in misura insufficiente, la prima o unica rata, due rate anche non consecutive oppure l’ultima.



