La scadenza resta fissata al 31 luglio 2026, ma per una parte dei contribuenti ci sarà qualche giorno in più per mettersi in regola con i pagamenti della rottamazione delle cartelle. La tolleranza automatica di cinque giorni consentirà infatti di versare le somme dovute entro il 5 agosto senza conseguenze, ma questa possibilità non riguarda tutte le rate previste dalle definizioni agevolate.
L’appuntamento interessa sia chi è coinvolto nella rottamazione quater sia chi ha aderito alla nuova rottamazione quinquies introdotta con l’ultima Manovra. Entro la fine di luglio dovranno essere pagate la quinta o la tredicesima rata della rottamazione quater, mentre per la quinquies scade la prima rata oppure l’unica soluzione scelta dai contribuenti che hanno preferito saldare l’intero importo in un solo versamento.
La proroga tecnica fino al 5 agosto, derivante dai cinque giorni di tolleranza previsti dalla normativa, si applica esclusivamente ai pagamenti della rottamazione quater e a chi ha optato per il versamento in un’unica soluzione della rottamazione quinquies. In questi casi il pagamento effettuato entro il termine aggiuntivo mantiene validi i benefici della definizione agevolata.
Diversa la situazione per i contribuenti che hanno scelto la rateizzazione della rottamazione quinquies. Per loro il termine del 31 luglio è perentorio e non beneficia dei cinque giorni di tolleranza. Chi ha deciso di diluire il debito fino a un massimo di 54 rate bimestrali dovrà quindi rispettare la scadenza senza poter contare sul margine aggiuntivo previsto in altri casi.
Cambiano anche le conseguenze in caso di mancato pagamento. Per la rottamazione quater e per la quinquies versata in un’unica soluzione, il mancato rispetto dei termini comporta la perdita immediata dei benefici della definizione agevolata. Per chi invece segue il piano rateale della rottamazione quinquies, la decadenza non scatta al primo mancato versamento: il beneficio viene meno soltanto dopo due rate non pagate, anche se non consecutive.
Le modalità di pagamento restano quelle già previste dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione. I contribuenti possono utilizzare l’addebito diretto sul conto corrente, se attivato, effettuare il versamento presso gli sportelli dell’ente oppure ricorrere ai canali telematici disponibili. Gli importi e i bollettini sono riportati nella comunicazione delle somme dovute ricevuta dopo l’adesione alla definizione agevolata; la documentazione può essere recuperata anche attraverso il portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, senza necessità di accedere all’area riservata.
La coincidenza della data del 31 luglio per entrambe le procedure potrebbe generare confusione, ma le regole restano differenti a seconda della tipologia di rottamazione e della modalità di pagamento scelta. Per questo motivo è necessario verificare il proprio piano di adesione prima di fare affidamento sulla finestra aggiuntiva fino al 5 agosto, che non rappresenta una proroga generalizzata ma un’eccezione limitata a specifiche situazioni.



