L’INPS amplia l’accesso all’Assegno di Inclusione per alcune delle categorie più fragili di cittadini stranieri presenti in Italia. Con la circolare n. 58 del 20 maggio 2026, l’Istituto introduce infatti una disciplina speciale per i titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali”, eliminando in diversi casi i tradizionali vincoli legati a residenza, ISEE e patrimonio.
La novità riguarda persone vittime di violenza domestica, tratta, sfruttamento lavorativo o situazioni di grave pericolo personale. Per questi soggetti, nelle ultime ore, l’INPS ha chiarito modalità di accesso, durata del beneficio e obblighi da rispettare per ottenere l’ADI.
L’obiettivo è garantire un sostegno economico immediato anche a chi, per condizioni di vulnerabilità estrema, non riesce a rispettare i requisiti ordinari previsti per il sussidio.
In sintesi
- stop al requisito dei 5 anni di residenza;
- niente limiti ISEE o patrimoniali ordinari;
- domanda tramite INPS, CAF o patronati;
- durata collegata al permesso di soggiorno.
Chi può ottenere l’ADI con il permesso per “casi speciali”
Le nuove istruzioni riguardano i permessi previsti dagli articoli 18, 18-bis e 18-ter del Testo Unico Immigrazione.
Rientrano nella misura cittadini stranieri coinvolti in percorsi di protezione per:
- violenza domestica;
- sfruttamento lavorativo e caporalato;
- tratta di esseri umani;
- prostituzione coatta;
- situazioni di abuso o grave rischio personale accertate dalle autorità.
Secondo quanto precisato dall’INPS, questi permessi vengono rilasciati nell’ambito di procedimenti giudiziari, interventi delle forze dell’ordine o programmi di assistenza sociale e protezione.
La parte più rilevante della circolare riguarda però le deroghe ai requisiti ordinari dell’Assegno di Inclusione.
Per questi beneficiari non si applicano:
- i 5 anni di residenza in Italia;
- l’obbligo dei 2 anni continuativi;
- i limiti ISEE;
- i limiti su reddito e patrimonio;
- i controlli ordinari su immobili, conti correnti e risparmi.
Restano invece validhe le verifiche su eventuali condanne, misure di prevenzione, soggiorni all’estero incompatibili o possesso di specifici beni durevoli.
Quanto spetta e come fare domanda
L’assenza del requisito ISEE modifica anche il calcolo dell’importo. L’INPS chiarisce che non viene sottratto alcun reddito familiare nella determinazione del beneficio.
Nell’esempio riportato nella circolare:
- 6.500 euro annui;
- scala di equivalenza pari a 1;
- importo mensile di 541,67 euro.
L’assegno può aumentare in presenza di minori, persone disabili o over 60 nel nucleo familiare. Può inoltre essere riconosciuta la quota affitto se è presente un contratto di locazione regolare.
La domanda può essere presentata:
- dal portale INPS;
- tramite CAF;
- attraverso patronati abilitati.
Per accedere servono SPID, CIE o CNS. In questa fase iniziale alcune autodichiarazioni dedicate ai titolari di permesso per “casi speciali” devono ancora essere trasmesse via PEC all’Istituto.
La durata dell’ADI resta però collegata alla validità del permesso di soggiorno. Se il titolo dura un anno, anche il beneficio non potrà superare quella scadenza. In caso di rinnovo, il sostegno può proseguire. Se invece il permesso viene convertito in un’altra tipologia, sarà necessario presentare una nuova domanda secondo le regole ordinarie dell’Assegno di Inclusione.
Restano inoltre obbligatori gli adempimenti previsti dal percorso di inclusione sociale e lavorativa, compresa l’iscrizione al SIISL e la partecipazione alle convocazioni dei servizi sociali o dei centri per l’impiego. La mancata adesione può comportare sospensione o perdita del beneficio.
Secondo le indicazioni diffuse oggi dall’Istituto, le verifiche operative potrebbero intensificarsi già nelle prossime settimane, soprattutto sui rinnovi dei permessi e sulla permanenza dei requisiti di protezione.




