Il Ministero del Lavoro ha pubblicato una nota operativa che definisce i criteri di sospensione e decadenza per l’Assegno di Inclusione, la misura di sostegno che dal 1° gennaio 2024 ha sostituito il Reddito di Cittadinanza. Il documento, datato 16 marzo 2026, stabilisce che la partecipazione attiva ai percorsi di inserimento non è facoltativa e che il mancato rispetto degli appuntamenti presso i Centri per l’Impiego comporterà la perdita definitiva del beneficio. La normativa punta a garantire che il sussidio economico sia strettamente legato all’adesione a un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa.
L’introduzione dell’Assegno di Inclusione (AdI) ha segnato un cambio di paradigma nelle politiche di welfare in Italia, spostando l’attenzione sulla distinzione tra soggetti “fragili” e “attivabili al lavoro”. Secondo i dati dell’Osservatorio INPS, la platea dei beneficiari coinvolge nuclei familiari con ISEE non superiore a 9.360 euro, ma con obblighi differenziati. Mentre per gli over 60 e i disabili i vincoli sono minimi, per i cittadini di età compresa tra i 18 e i 59 anni senza carichi di cura la misura si configura come un vero e proprio contratto di attivazione, dove la prestazione monetaria è il corrispettivo della disponibilità occupazionale.
Le nuove regole per l’attivazione lavorativa
Il punto centrale delle nuove indicazioni riguarda la gestione delle assenze. Qualora il sistema informativo SIISL non rilevi attività in corso, come corsi di formazione o tirocini, decorso il termine di 90 giorni, scatta una procedura di richiamo. Il Centro per l’Impiego è tenuto a convocare il beneficiario entro i successivi tre mesi per aggiornare la posizione amministrativa e verificare la disponibilità al lavoro. Questa convocazione rappresenta l’ultima possibilità per evitare la chiusura della pratica.
La nota ministeriale specifica chiaramente le conseguenze per chi ignora i richiami ufficiali. Se la mancata partecipazione alle attività di monitoraggio porta inizialmente alla sospensione dei pagamenti, l’assenza alla convocazione senza giustificato motivo determina la decadenza immediata. Il Ministero chiarisce che il rischio non riguarda solo il singolo individuo, ma l’intera famiglia, poiché la revoca colpisce il beneficio economico per l’intero nucleo di appartenenza.
Decadenza dall’Assegno di Inclusione: il ruolo dei Centri per l’Impiego
Il monitoraggio diventa più stringente grazie all’incrocio dei dati tra le piattaforme informatiche e gli uffici territoriali. Per evitare che le sospensioni si protraggano a tempo indeterminato, la procedura automatizza il passaggio dal blocco dei pagamenti alla cancellazione del diritto. Il testo ministeriale è netto: “In caso di mancata presentazione alla convocazione, senza un giustificato motivo, ricorre quanto prescritto all’art. 8 comma 6, lettere a) del decreto-legge n. 48/2023, che prevede la decadenza dal beneficio economico per l’intero nucleo di appartenenza”.
Esistono due snodi fondamentali per il mantenimento dell’assegno. Il primo appuntamento deve avvenire presso i servizi sociali del Comune entro 120 giorni dalla domanda, termine essenziale per definire il patto di inclusione. Successivamente, la competenza passa ai Centri per l’Impiego per tutti i soggetti considerati idonei al lavoro. Le nuove regole lasciano poco spazio alla discrezionalità: il sistema offre una seconda chance attraverso la convocazione ufficiale, ma trasforma l’inadempienza in una causa di esclusione definitiva dal sistema di sostegno.



