La nuova rottamazione quater, prevista nella Manovra 2023 del Governo Meloni da la possibilità ai contribuenti di mettersi in regola e pagare in un’unica soluzione o a rate dei vecchi debiti ma non tutti. Vediamo quali sono esclusi dalla nuova rottamazione e quali invece si possono pagare.
Rottamazione quater: quali debiti si possono pagare
La nuova rottamazione quater prevista nella legge di Bilancio 2023 prevede la possibilità di pagare con definizione agevolata i debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Si tratta di debiti risultanti dei carichi (relativi non solo a cartelle di pagamento notificate, ma anche ad avvisi di accertamento direttamente esecutivi e ad “avvisi di addebito” Inps, privi della formazione di un “ruolo”) affidati agli agenti della riscossione dal 1.1.2000 al 30.6.2022:
- col pagamento del capitale, nonché dei diritti di notifica e delle spese esecutive eventualmente maturate;
- ma senza sanzioni incluse negli stessi carichi, interessi (di mora o di ritardata iscrizione a ruolo), nonché dell’aggio.
Rientrano nella definizione anche i carichi:
- interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione. Sono definibili anche se si tratta di piani di pagamento “non regolari” per i quali non si è ancora verificata la decadenza. In tal caso, la definizione è effettuata con riferimento all’importo residuo, ossia al netto di quanto versato a seguito della rateazione;
- già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento (cfr. comma 249 dell’art. 1 cit.).
- Si tratta di:
definizione carichi affidati dal 2000 al 2016 (“rottamazione” ex art. 6, comma 2, DL n. 193/2016);
definizione carichi affidati dal 2000 al 2016 e dall’1.1 al 30.9.2017 (“rottamazione-bis” ex art. 1, comma 5, DL n. 148/2017);
definizione carichi affidati dal 2000 al 2017 (“rottamazione-ter” ex art. 3, comma 5, DL n. 119/2018);
definizione carichi affidati dal 2000 al 2017 a favore di persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica (“saldo e stralcio” ex art. 1, comma 189, Legge n. 145/2018);
riapertura definizione carichi affidati dal 2000 al 2017 (“rottamazione-ter” e “saldo e stralcio” ex art. 16-bis, commi 1 e 2, DL n. 34/2019).
La definizione agevolata può essere effettuata anche per i carichi che rientrano nei procedimenti instauratisi a seguito di istanza presentata dai debitori per la composizione della crisi da sovraindebitamento ex Legge n. 3/2012, nonché per la ristrutturazione dei debiti del consumatore e il concordato minore ex D.Lgs. n. 14/2019.
Rottamazione quater 2023: le cartelle o debiti esclusi dal beneficio
Non rientrano nel beneficio della Rottamazione quater:
- i carichi affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022;
- i carichi relativi a:
somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;
crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
“risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e l’Imposta sul Valore Aggiunto riscossa all’importazione.
le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (cosiddetti GIA);
i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato che non hanno provveduto, entro il 31 gennaio 2023, all’adozione di uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nell’0ambito applicativo della misura agevolativa.




