Chi non ha versato la prima rata della rottamazione quinquies entro il 31 luglio 2026 non ha perso tutto — ma ha esaurito l’unico margine di errore a disposizione. La scadenza è passata ieri senza conseguenze immediate per i ritardatari, ma la prossima rata del 30 settembre non ammetterà lo stesso trattamento.
La differenza rispetto alle edizioni precedenti della definizione agevolata è sostanziale: la rottamazione quinquies ha abolito la tolleranza generalizzata di cinque giorni. Il margine extra sopravvive solo in due casi precisi — chi ha scelto di pagare in un’unica soluzione, che può versare entro il 5 agosto, e chi deve ancora pagare l’ultima rata del piano. Per tutte le rate intermedie, la scadenza è secca.
La norma concede un cuscinetto, ma funziona in modo preciso. La decadenza dalla definizione agevolata scatta solo al mancato o tardivo pagamento di due rate — anche non consecutive — oppure dell’ultima quota dovuta. Chi ha saltato il 31 luglio ha quindi ancora una possibilità: rispettare tutte le scadenze successive, a partire dal 30 settembre 2026.
Il meccanismo nasconde però un’insidia poco nota, che riguarda in particolare chi ha scelto il piano in tre rate. L’Agenzia delle Entrate Riscossione imputa i versamenti in ordine cronologico: se si salta la seconda rata e si paga la terza, quella terza viene conteggiata come copertura della precedente rimasta scoperta. La terza risulta quindi non pagata, si configura il mancato versamento dell’ultima rata e scatta la decadenza. Un meccanismo che può sorprendere chi ritiene di essere in regola.
Le conseguenze della decadenza sono pesanti e immediate: i pagamenti già effettuati vengono considerati acconti sul totale originario, tornano a sommarsi sanzioni, interessi e somme aggiuntive, e riprendono le procedure cautelari ed esecutive — comprese quelle che erano state sospese.
C’è una seconda conseguenza, forse ancora più gravosa nel lungo periodo. L’articolo 1, comma 94 della Legge n. 199/2025 stabilisce che, per i debiti inclusi nella definizione agevolata, dal 31 luglio 2026 le dilazioni precedentemente sospese sono automaticamente revocate. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate Riscossione va oltre la formulazione letterale della norma: nelle FAQ dedicate alla rottamazione quinquies, l’AdER afferma in modo più ampio che i carichi decaduti «non sono più rateizzabili ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 602/1973». In pratica, chi decade non può chiedere una nuova rateizzazione ordinaria per quei debiti.
La divergenza tra testo di legge e interpretazione dell’Agenzia è un nodo aperto. Sul punto sono attesi chiarimenti operativi.



