La gestione delle cartelle esattoriali cambia con la Rottamazione-quinquies 2026, definizione agevolata introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 e applicata ai carichi affidati alla riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023.
Il primo elemento operativo riguarda le scadenze. La presentazione della domanda deve avvenire entro il 30 aprile 2026, mentre l’Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà la “Comunicazione delle somme dovute” entro il 30 giugno 2026. In questo documento saranno indicati esito della richiesta, importi e piano di pagamento.
La prima rata o il pagamento unico sono fissati al 31 luglio 2026. Da quella data parte anche il piano rateale per chi sceglie di diluire il debito nel tempo.
Secondo le informazioni diffuse dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, la definizione consente di pagare solo quota capitale e spese di notifica ed esecutive, con esclusione di sanzioni, interessi di mora, interessi di iscrizione a ruolo e aggio.
Restano invece a carico del contribuente eventuali interessi del piano rateale, fissati al 3% annuo dal 1° agosto 2026. Ogni rata non può essere inferiore a 100 euro.
Il calendario prevede fino a 54 rate bimestrali. Dopo le prime scadenze del 2026 (31 luglio, 30 settembre e 30 novembre), i pagamenti proseguono con cadenza regolare fino al 2035.
La misura coinvolge persone fisiche, imprese e professionisti, ma anche società. Rientrano i debiti derivanti da controlli fiscali, contributi previdenziali INPS in specifiche condizioni e sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada.
Un punto centrale è la “Comunicazione delle somme dovute”. Senza questo documento non è possibile conoscere l’importo effettivo da pagare. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione indica infatti quali cartelle sono incluse e quali restano escluse dal perimetro della definizione.
La scelta tra pagamento unico e rateazione incide sulla gestione del debito. Il versamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 chiude la posizione senza interessi aggiuntivi. Il piano rateale distribuisce invece il pagamento nel tempo, ma richiede continuità nei versamenti.
Le regole di decadenza sono stringenti. La perdita del beneficio può scattare con il mancato pagamento della rata unica, oppure con il mancato versamento di due rate anche non consecutive. In questi casi i versamenti già effettuati vengono considerati acconti sul debito residuo.
Secondo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, la corretta esecuzione dei pagamenti dipende esclusivamente dai moduli ufficiali allegati alla comunicazione. Errori nei codici o negli importi possono compromettere la validità del versamento.




