Le donne vittime di violenza seguite da un centro antiviolenza e dai servizi sociali possono chiedere il Reddito di Libertà, un contributo fino a 530 euro al mese per un massimo di 12 mesi, versato in un’unica soluzione. La domanda non si presenta direttamente all’INPS. Va presentata al Comune di riferimento, a partire dal 1° gennaio di ogni anno.
Il contributo sostiene il percorso di uscita dalla violenza. Serve all’autonomia abitativa e personale della donna e al percorso scolastico e formativo dei figli minori. Possono chiederlo donne con o senza figli, e la misura è compatibile con altri strumenti di sostegno, come l’Assegno di inclusione.
Oltre a essere vittima di violenza, la richiedente deve risiedere in Italia. Può essere cittadina italiana o comunitaria, oppure di uno Stato extracomunitario con regolare permesso di soggiorno, comprese le rifugiate politiche e le titolari di protezione sussidiaria. Deve trovarsi in condizione di povertà legata a uno stato di bisogno straordinario o urgente, dichiarato dal servizio sociale professionale del territorio. Infine deve essere seguita da un centro antiviolenza riconosciuto dalla Regione e da un servizio sociale.
Per la richiesta si usa il modulo SR208, denominato «Domanda Reddito di Libertà». Nella domanda servono due attestazioni. Il rappresentante legale del centro antiviolenza che ha preso in carico la donna certifica il percorso di emancipazione e autonomia intrapreso. Il servizio sociale certifica lo stato di bisogno legato alla situazione straordinaria o urgente.
Il Comune verifica i requisiti e trasmette la domanda completa all’INPS attraverso il servizio online dedicato alle prestazioni sociali. All’invio riceve un codice univoco con data e ora. È quel codice a stabilire la posizione nella graduatoria regionale, perché le domande vengono accolte nei limiti delle risorse disponibili.
Le domande con esito «Non accolta per insufficienza di budget» possono ancora essere accolte entro il 31 dicembre dell’anno di presentazione, se arrivano nuove risorse. In caso contrario decadono definitivamente e si possono ripresentare dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Le risorse sono assegnate dallo Stato a ciascuna Regione, che può aumentarle con fondi propri trasferiti direttamente all’INPS. Per farlo, la Regione presenta richiesta via posta elettronica certificata alla Direzione centrale Inclusione e Sostegno alla famiglia e alla genitorialità dell’Istituto. Le indicazioni operative più recenti sono nella circolare INPS n. 44 del 9 aprile 2026, che aggiorna la circolare n. 54 del 5 marzo 2025 su requisiti, regime fiscale e compatibilità con altre misure di sostegno e sussidi economici.



