Le imprese che assumono a tempo indeterminato nel corso del 2026 possono contare su un nuovo pacchetto di incentivi contributivi destinato a favorire l’occupazione stabile di giovani, donne e lavoratori nelle aree della ZES unica. Le agevolazioni, introdotte dal decreto-legge 62/2026 e confermate dalla legge di conversione 112/2026, prevedono l’esonero totale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, entro massimali differenziati in base alla misura applicata. Restano esclusi i premi e i contributi dovuti all’INAIL.
Le istruzioni operative sono state definite dall’INPS con le circolari 55, 56 e 57 del 14 maggio 2026, mentre dall’11 giugno sono disponibili i moduli per la richiesta attraverso il Portale delle agevolazioni. Per le assunzioni effettuate nei mesi precedenti, i datori di lavoro possono recuperare gli importi spettanti attraverso le denunce UniEmens di luglio, agosto e settembre.
Le misure si rivolgono a platee differenti. Il bonus giovani riguarda lavoratori under 35 in condizione di svantaggio o di particolare svantaggio e riconosce un esonero fino a 500 euro al mese, che sale a 650 euro se l’attività viene svolta in una sede o unità produttiva situata nella ZES unica. La durata varia tra 12 e 24 mesi in base ai requisiti del lavoratore.
Per il bonus donne non sono previsti limiti di età. L’incentivo è destinato alle lavoratrici svantaggiate o molto svantaggiate e arriva fino a 650 euro mensili, elevabili a 800 euro se la lavoratrice risiede in una regione della ZES unica. Anche in questo caso l’esonero può essere riconosciuto per 12 o 24 mesi.
Una misura specifica è riservata alle piccole imprese che operano nella ZES unica. Il bonus ZES si applica ai datori di lavoro che, nel mese dell’assunzione, occupano fino a dieci dipendenti e assumono lavoratori non dirigenti con almeno 35 anni di età, disoccupati da almeno 24 mesi, presso sedi operative localizzate nell’area agevolata. L’esonero può raggiungere i 650 euro mensili per due anni.
Tra le novità figura anche l’incentivo alla stabilizzazione dei contratti a termine. La misura riguarda le trasformazioni effettuate tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2026 di contratti di durata non superiore a 12 mesi, stipulati entro il 30 aprile 2026 con giovani under 35 che non abbiano mai avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L’agevolazione arriva fino a 500 euro al mese per 24 mesi. Per questa misura, però, l’operatività resta subordinata alla pubblicazione del messaggio INPS contenente le istruzioni tecniche e il modulo per la domanda.
L’accesso agli esoneri richiede il rispetto di una serie di condizioni. Le aziende devono essere in regola con il DURC, applicare i contratti collettivi previsti dalla normativa e rispettare le disposizioni in materia di lavoro, salute e sicurezza. Devono inoltre osservare i principi generali previsti dall’articolo 31 del decreto legislativo 150/2015 e dimostrare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori impiegati nei dodici mesi precedenti.
Per i bonus giovani, donne e ZES è previsto anche un ulteriore vincolo: nei sei mesi precedenti l’assunzione non devono essere stati effettuati licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o collettivi nella stessa unità produttiva. Lo stesso divieto vale nei sei mesi successivi per il lavoratore agevolato o per un dipendente con la stessa qualifica. In caso contrario l’INPS può revocare il beneficio e recuperare le somme già riconosciute.
Le imprese sono chiamate a verificare con attenzione la correttezza dei dati indicati nella domanda e la loro coerenza con le comunicazioni Unilav o Unisomm, dalla tipologia contrattuale all’orario di lavoro, fino alla sede effettiva di impiego. L’autorizzazione dell’INPS, infatti, non esclude la responsabilità del datore di lavoro nel caso in cui emergano irregolarità o requisiti mancanti. Gli incentivi, salvo specifiche eccezioni di natura fiscale, non sono generalmente cumulabili con altri esoneri contributivi riferiti alla quota a carico del datore di lavoro.




