L’assegno ordinario di invalidità calcolato integralmente con il sistema contributivo può ora beneficiare dell’integrazione al trattamento minimo. Lo stabilisce la circolare Inps n. 20 del 25 febbraio 2026, recependo quanto disposto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 94 del 2025. Il provvedimento elimina l’esclusione precedentemente prevista per chi ha iniziato a versare contributi dal 1° gennaio 1996 o ha optato per il calcolo contributivo puro.
L’integrazione permette di elevare l’importo della prestazione fino alla soglia minima stabilita per legge, che per l’anno 2026 ammonta a 611,85 euro lordi mensili. In termini economici, per i beneficiari con assegni particolarmente esigui, l’adeguamento può tradursi in un incremento complessivo di circa 600 euro l’anno. Il diritto scatta qualora l’assegno calcolato sulla base dei contributi versati risulti inferiore alla soglia minima di sussistenza previdenziale.
Il beneficio non viene erogato in modo automatico se l’ente non dispone già delle informazioni economiche aggiornate. Gli interessati devono verificare la propria posizione e, in assenza di comunicazioni reddituali pregresse, presentare una domanda di ricostituzione reddituale all’Inps. La decorrenza del beneficio è fissata a partire dal 1° agosto 2025, interessando sia le nuove domande sia quelle pendenti alla data del 9 luglio 2025.
Esistono tuttavia vincoli specifici da considerare. La normativa non prevede integrazioni parziali: il superamento dei limiti di reddito comporta la perdita totale del beneficio. Inoltre, la circolare chiarisce che l’integrazione cessa nel momento in cui l’assegno di invalidità si trasforma d’ufficio in pensione di vecchiaia, poiché quest’ultima, se calcolata con il sistema contributivo, resta esclusa per legge dal meccanismo di integrazione al minimo.




