La stagione della dichiarazione dei redditi è ufficialmente iniziata ieri, 30 aprile, con la disponibilità sul sito dell’Agenzia delle Entrate del modello 730 precompilato. Tra le agevolazioni più rilevanti spicca il bonus ristrutturazioni 2026 sicurezza, che permette di detrarre le spese sostenute per rendere gli immobili meno vulnerabili ad accessi non autorizzati. Per l’anno in corso, lo Stato riconosce ancora una detrazione al 50% per gli interventi sull’abitazione principale, entro un limite di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.
L’agevolazione è rivolta a tutti i soggetti che possiedono un titolo sull’immobile, inclusi proprietari, inquilini in affitto e comodatari. È importante sottolineare che, se i lavori riguardano seconde case o altre tipologie di immobili, l’aliquota della detrazione scende al 36%. Dal 1° gennaio 2027, tuttavia, è prevista una stretta normativa: il bonus scenderà ulteriormente al 36% per l’abitazione principale e al 30% per le seconde case.
Gli interventi ammissibili per la sicurezza domestica
Il perimetro degli interventi coperti dal bonus ristrutturazioni 2026 sicurezza è piuttosto vasto e riguarda sia barriere fisiche che sistemi elettronici. Per quanto concerne porte e finestre, la detrazione spetta per l’installazione o sostituzione di porte blindate, serrature di sicurezza, catenacci e vetri antisfondamento. Sono inoltre ammissibili le tapparelle metalliche dotate di sistemi di blocco e gli spioncini.
Oltre ai serramenti, il bonus “abbraccia” l’installazione di barriere esterne come cancellate, grate, recinzioni murarie e saracinesche di protezione. Un capitolo rilevante riguarda la tecnologia: sono infatti detraibili i rilevatori anti-effrazione, gli apparecchi antifurto dotati di centraline collegate e le cassaforti a muro installate stabilmente. Restano invece tassativamente esclusi i servizi continuativi esterni, come i contratti di abbonamento con istituti di vigilanza privata.
Modalità di pagamento e gestione degli errori nel 730
Per ottenere il beneficio fiscale, suddiviso in 10 quote annuali di pari importo, il requisito fondamentale è la tracciabilità del pagamento. Il contribuente deve obbligatoriamente utilizzare il bonifico parlante, riportando la causale con riferimento all’art. 16-bis del DPR 917/1986, i codici fiscali del beneficiario e dell’impresa, oltre agli estremi della fattura. Su tale bonifico viene applicata una ritenuta d’acconto dell’11% da parte dell’istituto di credito.
Un errore nella compilazione del bonifico può compromettere l’accesso alla detrazione. In base ai dati ufficiali, se mancano dati essenziali, la detrazione può essere negata. Tuttavia, esiste una via d’uscita: il contribuente può rimediare presentando una dichiarazione sostitutiva dell’impresa che attesti la corretta contabilizzazione delle somme. Se l’errore riguarda solo il riferimento normativo (ad esempio citando la riqualificazione energetica al posto della ristrutturazione), la detrazione resta comunque valida senza necessità di ulteriori adempimenti.
Storicamente, il bonus ristrutturazioni rappresenta uno dei pilastri della politica fiscale italiana per il rinnovo del patrimonio edilizio.




