Il Bonus Mamme 2025 prende forma, e la sua versione definitiva, contenuta nel Decreto Legge Omnibus pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 30 giugno, estende il suo raggio d’azione includendo anche le libere professioniste iscritte alle rispettive casse di previdenza. Una novità significativa è che l’importo mensile di 40 euro verrà maturato anche per attività lavorative svolte per una frazione del mese.
Il provvedimento rinvia al 2026 l’attuazione dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di Bilancio 2025, sostituendolo, per il solo anno in corso, con un bonus esente da prelievo contributivo e fiscale.
Chi beneficia del nuovo Bonus
Il bonus è destinato a due categorie principali di madri:
- Madri con due figli: Il beneficio è riconosciuto fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
- Madri con almeno tre figli: L’aiuto si estende fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più giovane, a condizione che il reddito da lavoro non derivi da un rapporto a tempo indeterminato e subordinato.
Requisiti e modalità di erogazione
Il contributo potrà essere richiesto all’INPS sia dalle lavoratrici dipendenti che da quelle che svolgono lavoro autonomo, purché iscritte a una gestione previdenziale obbligatoria (incluse le Casse di previdenza professionali e la gestione separata INPS). I rapporti di lavoro domestico sono esclusi.
In tutti i casi, è un requisito fondamentale avere un reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua. Per le madri con almeno tre figli, come specificato, tale reddito non deve provenire da un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
Il bonus, che è esente da contribuzione previdenziale e prelievo fiscale, si matura mensilmente, ma verrà corrisposto in un’unica soluzione a dicembre, fino a un massimo di 480 euro annui. Il testo del decreto legge chiarisce che la maturazione avviene anche per ogni “frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo”. Ciò significa che se vi è attività lavorativa, anche parzialmente, in tutti i mesi dell’anno, l’importo pieno sarà riconosciuto; altrimenti, l’ammontare verrà proporzionato ai mesi di effettiva attività.
L’Esonero contributivo per le madri con contratto a tempo indeterminato
Per le madri con reddito da lavoro dipendente a tempo indeterminato, che abbiano almeno tre figli e con il più giovane sotto i diciotto anni, resta in vigore l’esonero contributivo introdotto dalla Legge di Bilancio 2024. Questo beneficio consiste nell’esenzione dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice fino a un massimo di 3.000 euro all’anno, riparametrati su base mensile (massimo 250 euro al mese e 8,06 euro al giorno). A differenza del nuovo bonus di 40 euro, tali importi sono soggetti a prelievo fiscale. Anche in questo caso, il lavoro domestico è escluso. Se il rapporto di lavoro a tempo indeterminato si interrompe, anche la fruizione dell’esonero si ferma, a meno di una nuova occupazione a tempo indeterminato.
Ipotesi di avvicendamento tra le forme di Bonus
La formulazione del decreto legge suggerisce una possibile alternanza tra le due forme di bonus. Se una madre con almeno tre figli conclude un contratto a tempo indeterminato e passa a uno determinato o al lavoro autonomo, potrebbe accedere al nuovo bonus di 40 euro. La disposizione precisa che l’importo mensile sarà corrisposto a condizione che il reddito annuo da lavoro non superi i 40.000 euro e che tale reddito non derivi da un contratto dipendente a tempo indeterminato, “e in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato”. Ciò implica che, in caso di passaggio da una forma di lavoro all’altra, un aiuto economico verrebbe comunque riconosciuto, purché vi sia attività lavorativa nel mese.