Chi compra mobili e grandi elettrodomestici entro il 31 dicembre 2026 può ancora detrarre metà della spesa dall’Irpef, a patto di aver avviato una ristrutturazione nell’immobile da arredare. La legge di bilancio 2026 (legge n. 199/2025, articolo 1, comma 22) ha prorogato il bonus mobili anche per gli acquisti di quest’anno.
La detrazione è del 50% su una spesa massima di 5.000 euro, comprese le eventuali spese di trasporto e montaggio, e si recupera in dieci quote annuali di pari importo. L’importo dei lavori di ristrutturazione non conta. Il tetto vale per ogni singola unità immobiliare, pertinenze comprese, o per la parte comune dell’edificio ristrutturata: chi esegue lavori su più immobili può quindi usare il bonus più volte.
Gli elettrodomestici devono essere nuovi e avere l’etichetta energetica con una classe minima: almeno A per i forni, E per lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie, F per frigoriferi e congelatori.
Si paga con bonifico o carta di debito o credito. Assegni bancari, contanti e altri mezzi di pagamento non sono ammessi. Chi sceglie il bonifico non deve usare quello con ritenuta che banche e Poste prevedono per le spese di ristrutturazione edilizia.
Il bonus è legato a un intervento di recupero edilizio su abitazioni o su parti comuni di edifici residenziali, iniziato dal 1° gennaio 2025 per gli acquisti del 2026. L’avvio dei lavori deve precedere l’acquisto dei beni, mentre le spese per i lavori possono arrivare anche dopo quelle per l’arredo. Sono ammessi manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ricostruzione di immobili danneggiati da calamità per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza. Sui singoli appartamenti la manutenzione ordinaria non basta: tinteggiature, nuovi pavimenti o intonaci interni non danno diritto alla detrazione, che invece spetta per gli stessi lavori sulle parti comuni dei condomini.
Tra gli interventi validi ci sono l’installazione di ascensori, la realizzazione di un bagno, la sostituzione degli infissi con materiale o tipologia diversi, la trasformazione di un balcone in veranda, l’apertura di nuove finestre e l’installazione di una stufa a pellet. Dal 1° gennaio 2025, invece, le caldaie alimentate a combustibili fossili non danno più accesso al bonus. Restano esclusi i box auto pertinenziali, gli interventi antifurto che non rientrano tra i lavori edilizi e quelli per cui si usa l’Ecobonus. Il bonus spetta invece a chi usufruisce del Sismabonus e, per le spese dal 1° luglio 2020, del Superbonus.
La detrazione si chiede nella dichiarazione dei redditi, con il modello 730 o Redditi persone fisiche, e spetta solo a chi detrae anche le spese di ristrutturazione: se i lavori li paga un coniuge e i mobili l’altro, il bonus non spetta a nessuno dei due. Nei condomini ogni condòmino ha diritto alla sua quota solo per gli arredi delle parti comuni, come l’appartamento del portiere o i lavatoi, non per la propria casa.
La data di inizio dei lavori si dimostra con i titoli abilitativi o con la comunicazione preventiva all’Asl, quando è obbligatoria. Per gli interventi che non richiedono autorizzazioni basta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.




