L’Inps allarga in tutta Italia, da giovedì 4 settembre 2026, la retroattività dei certificati medici di malattia. Con la circolare n. 92, l’istituto ha stabilito che il lavoratore costretto ad attendere fino al giorno successivo per farsi visitare può ottenere il riconoscimento anche della prima giornata di assenza, pure quando la visita avviene in ambulatorio e non a domicilio. La misura nasce dalle difficoltà crescenti nel trovare un appuntamento lo stesso giorno con il medico di famiglia.
Il meccanismo funziona così: se un lavoratore si ammala di lunedì ma trova un appuntamento dal medico soltanto martedì, può ottenere il riconoscimento anche della giornata di lunedì, a patto che il medico lo scriva espressamente nel certificato. È il punto che cambia rispetto al passato: prima quella possibilità esisteva solo per chi riceveva la visita a domicilio, adesso vale anche per chi si presenta di persona in ambulatorio.
Fino al 3 settembre 2026 la regola era più stretta. La malattia decorreva dalla data di compilazione del certificato, e il giorno precedente poteva essere recuperato soltanto in caso di visita domiciliare, con il medico che annotava la dicitura “dichiara di essere ammalato dal…” riferita al giorno prima. Chi si presentava nello studio medico il giorno dopo l’insorgenza dei sintomi perdeva quella prima giornata ai fini della tutela previdenziale, anche se il malessere era iniziato ore prima.
La retroattività resta comunque limitata e condizionata. Vale un solo giorno, mai di più. Il medico deve indicare nel certificato che il paziente era malato dal giorno precedente, e quella data non può distare più di 24 ore dal giorno in cui il certificato viene redatto. Il giorno recuperato non può cadere di sabato, di domenica o in un festivo infrasettimanale: in quelle giornate resta comunque attivo il servizio di continuità assistenziale, la guardia medica.
La data indicata sul certificato non è un dettaglio secondario. Da essa dipendono il calcolo dei giorni di carenza, la percentuale dell’indennità di malattia riconosciuta, la durata massima del periodo indennizzabile e le modalità delle eventuali visite di controllo medico-fiscale.
Le nuove regole valgono per i certificati redatti a partire dal 4 settembre 2026. I certificati emessi nei giorni precedenti restano soggetti alla vecchia disciplina, quella che escludeva la visita ambulatoriale dal beneficio della retroattività.



