La definizione agevolata dei debiti fiscali locali viene ampliata e diventa operativa anche per i carichi tributari gestiti da Regioni e Comuni e affidati alla riscossione nazionale. La misura è contenuta nella legge n. 88/2026, che converte il decreto fiscale n. 38/2026, e introduce una nuova estensione della cosiddetta rottamazione quinquies.
Il perimetro temporale dei debiti ammessi è ampio: rientrano quelli affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. L’adesione resta però subordinata alla scelta dei singoli enti territoriali, che devono decidere se applicare o meno la definizione agevolata.
Secondo le indicazioni operative pubblicate dall’AdER sul proprio portale istituzionale, il calendario è già definito. Le domande potranno essere presentate a partire dal 16 settembre 2026, con scadenza fissata al 31 ottobre 2026.
Per i contribuenti si tratta di una finestra temporale unica per accedere alla misura, senza possibilità di proroghe al momento previste.
La rottamazione consente di regolarizzare i debiti fiscali eliminando sanzioni e interessi, lasciando in pagamento soltanto l’imposta dovuta. Il saldo potrà essere dilazionato fino a 54 rate bimestrali, con un importo minimo di 100 euro per ciascuna rata.
La struttura della misura replica lo schema già utilizzato per le precedenti definizioni agevolate, ma con un ampliamento significativo del perimetro dei debiti locali.
Resta centrale il ruolo degli enti territoriali: Regioni e Comuni dovranno infatti aderire formalmente per rendere effettiva l’applicazione sul proprio territorio. Senza questa decisione, la rottamazione non sarà attiva per quei tributi.
Il quadro complessivo è stato confermato dall’AdER, che ha definito il cronoprogramma delle scadenze e le modalità di accesso alla procedura.
Per i contribuenti, la procedura sarà gestibile attraverso i canali digitali dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con autenticazione tramite SPID, CIE o credenziali abilitate.




