La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un uomo che chiedeva la restituzione di doni e pegni d’amore donati all’ex compagna in vista di un matrimonio mai celebrato. Il motivo è dirimente: al momento della promessa di matrimonio non mantenuta, il ricorrente era ancora legalmente coniugato con un’altra persona. La sentenza, che conferma i giudizi di primo e secondo grado, chiude definitivamente la controversia e dispone anche un risarcimento in favore della donna.
La cerimonia sulla spiaggia e lo scambio di anelli: prove insufficienti
Al centro della vicenda giudiziaria vi era una cerimonia organizzata su una spiaggia, con tanto di scambio di anelli simili a fedi nuziali. L’uomo la indicava come prova tangibile di una seria intenzione matrimoniale e, su quella base, pretendeva indietro i doni offerti alla compagna.
La Suprema Corte ha però smontato questa ricostruzione. Secondo i giudici, come riportato da Il Sole 24 Ore, «era irrilevante lo scambio di anelli – tipo fede nuziale – e la presunta cerimonia sulla spiaggia, di cui l’unica prova era il ‘sentito dire’, ossia voce di paese di certo non assimilabile al fatto notorio». Quegli elementi, presi insieme al contesto complessivo della relazione, non erano sufficienti a dimostrare una seria intenzione di giungere al matrimonio.
Promessa di matrimonio non mantenuta: le donazioni erano rimborsi spese
Un nodo centrale nella sentenza riguarda la natura giuridica dei beni contesi. La Cassazione ha chiarito che quanto trasferito alla donna non era riconducibile a doni in vista delle nozze, bensì a donazioni d’uso e rimborsi spese.
La donna aveva sostenuto costi di viaggio e rinunciato a turni di lavoro per incontrare il partner e occuparsi del figlio di lui. Tali esborsi, secondo i giudici, erano «privi del collegamento causale con la promessa di matrimonio non realizzatasi»: non potevano quindi essere chiesti indietro.
Il principio applicato è lineare: non si può validamente promettere un nuovo matrimonio se il precedente non è stato ancora sciolto. L’assenza del divorzio rendeva la promessa stessa giuridicamente priva di fondamento.
Condannato a 14.000 euro per danni morali: i giudici ravvisano tratti di stalking
Il risultato processuale si è rivelato opposto alle aspettative del ricorrente. Non solo la richiesta di restituzione è stata respinta in tutti i gradi di giudizio, ma l’uomo è stato condannato a versare 14.000 euro alla donna a titolo di risarcimento per danni morali.
La Corte ha ravvisato nel comportamento del ricorrente i tratti tipici dello stalking. La «vaghezza del progetto di vita comune» si era tradotta in una serie di molestie e minacce che i giudici hanno ritenuto gravissime. La sentenza sottolinea, inoltre, come il contesto di conflitto familiare non attenui la gravità delle violenze subite dalla donna.
Il caso, che secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore ha attraversato tre gradi di giudizio, si chiude così con una sconfitta su tutti i fronti per il ricorrente, e con un precedente rilevante in materia di promessa di matrimonio non mantenuta quando uno dei soggetti risulti ancora legalmente sposato.



