Ragusa – L’Ente bilaterale del terziario di Ragusa comunica alle imprese e ai lavoratori del comparto dell’area iblea che il ministero del Lavoro ha fornito di recente chiarimenti in merito alla necessità di convalida delle dimissioni presentate durante il periodo di prova da parte dei genitori lavoratori tutelati ai sensi dell’art. 55, comma 4, del Tu in materia di maternità e paternità (D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151).
Con la nota in questione, il ministero del Lavoro chiarisce che la procedura di convalida delle dimissioni presso l’Itl, prevista per le lavoratrici in gravidanza e i lavoratori che abbiano figli entro i tre anni di età (art. 55, comma 4, del Tu maternità e paternità) si applica anche nel caso in cui i predetti lavoratori siano in prova.
Tale interpretazione si fonda sia su un’analisi letterale della norma, che non prevede alcuna esclusione esplicita per il periodo di prova, sia su una lettura teleologica, che considera la finalità della legge di tutelare il genitore da eventuali pressioni indebite, anche in una fase iniziale del rapporto di lavoro.
Infatti, l’art. 55, comma 4, del D. Lgs. n. 151/2001, prevede che la risoluzione consensuale o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice durante la gravidanza, dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, siano soggette ad una particolare procedura di convalida che ha l’obiettivo di accertare l’autentica volontà dei lavoratori ed escludere eventuali pressioni esterne esercitate dal datore di lavoro.
“In sostanza – sottolineano dal consiglio direttivo dell’Ebt Ragusa – affinché le dimissioni siano convalidate con apposito provvedimento, il lavoratore o la lavoratrice è tenuto a presentarsi presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente, individuato in base al luogo di lavoro o di residenza del genitore, dove, attraverso l’identificazione, la raccolta dei dati del datore di lavoro, l’esame della lettera di dimissioni e un colloquio finalizzato a verificarne la volontarietà, viene accertato che la decisione non sia stata in alcun modo indotta o condizionata. Solo in presenza del provvedimento di convalida emesso dall’Ispettorato le dimissioni diventano effettive e il datore di lavoro potrà procedere alla comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro”.




