La Legge di Bilancio 2026 riapre ufficialmente i termini per la regolarizzazione dei debiti esattoriali con la Rottamazione Quinquies. La nuova procedura di definizione agevolata permette di chiudere le pendenze con il Fisco versando esclusivamente la quota capitale, con il totale azzeramento di sanzioni, interessi di mora e aggio di riscossione.
Quali debiti possono essere rottamati?
Il perimetro dell’agevolazione è ben definito. Rientrano nella misura i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 relativi a:
- Irpef, Ires e Iva: in particolare le somme dovute a seguito di liquidazioni automatiche e controlli formali delle dichiarazioni (ex artt. 36-bis, 36-ter DPR 600/73 e 54-bis, 54-ter DPR 633/72).
- Contributi INPS: sono ammessi i mancati versamenti contributivi, a patto che non derivino da atti di accertamento.
Casi particolari: la misura è aperta anche a chi è decaduto dalle precedenti rottamazioni. Al contrario, non è possibile richiedere il rimborso o l’inclusione di somme già versate regolarmente tramite la precedente Rottamazione Quater.
Scadenze e procedure: le date da ricordare
L’Agenzia delle Entrate Riscossione attiverà i servizi telematici per la presentazione delle istanze entro il 21 gennaio 2026. Da quel momento, i contribuenti avranno una finestra temporale definita:
- 30 aprile 2026: Termine per l’invio della domanda esclusivamente via web.
- 31 luglio 2026: Scadenza per il pagamento in un’unica soluzione.
Il piano di rientro: rateizzazione in 9 anni
La vera forza della Quinquies è la dilazione estrema del pagamento, che può essere suddiviso in un massimo di 54 rate bimestrali distribuite su 9 anni:
- Anno 2026: le prime tre rate scadono il 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre.
- Dal 2027 al 2034: pagamenti costanti ogni due mesi (gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre).
- Anno 2035: chiusura del piano con le ultime tre rate a gennaio, marzo e maggio.
Sulle rate successive alla prima verrà applicato un interesse annuo del 3% a partire dal 1° agosto 2026.
Attenzione alla decadenza
Il legislatore ha introdotto maglie più strette per la conservazione del beneficio. Il piano decade irrimediabilmente in caso di:
- Mancato o insufficiente versamento dell’unica rata.
- Mancato pagamento di due rate, anche non consecutive. In caso di decadenza, i versamenti effettuati saranno trattenuti come acconto sul debito totale, che tornerà a essere calcolato comprensivo di sanzioni e interessi originari.




