Il panorama fiscale italiano si arricchisce di un nuovo strumento di pace fiscale: la Rottamazione quinquies. Inserita nel piano pluriennale 2026-2028, questa misura permette ai contribuenti di chiudere i conti con il passato eliminando le voci più gravose del debito esattoriale: niente interessi, sanzioni, morosità o aggi di riscossione.
Il perimetro dell’agevolazione
La sanatoria non è universale, ma segue paletti precisi definiti dalla normativa:
- Finestra Temporale: Riguarda i carichi consegnati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.
- Tipologia di Debiti: Include tributi derivanti da dichiarazioni annuali (IRPEF, IVA), controlli automatizzati e formali, oltre ai contributi previdenziali INPS (esclusi quelli legati ad accertamenti specifici).
- Riapertura per i “Decaduti”: La Quinquies accoglie chi non è riuscito a completare le vecchie rottamazioni. Restano però esclusi i debiti della precedente Quater se il contribuente era in regola con tutti i pagamenti al 30 settembre 2025.
Il calendario 2026: date da non dimenticare
La macchina burocratica si muoverà secondo tappe serrate:
- 30 Aprile 2026: È il termine ultimo per la presentazione della domanda, che deve avvenire esclusivamente per via telematica sul portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
- 31 Luglio 2026: Data spartiacque. Entro questo giorno va versata la soluzione unica oppure la prima rata del piano di rientro.
Un piano di rientro lungo 9 anni
La vera novità della Quinquies è la dilazione estrema: fino a 54 rate bimestrali.
- Il primo anno (2026): Si parte con tre scadenze (31 luglio, 30 settembre, 30 novembre).
- Il regime ordinario (dal 2027): Sei rate annue nei mesi dispari (gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre).
- Il saldo finale: Le ultime tre quote del piano verranno versate nei primi mesi del 2035.
- Interessi: Per chi sceglie la rateizzazione, verrà applicato un interesse del 3% annuo a partire dal 1° agosto 2026.
I rischi: come evitare la decadenza
Il legislatore ha previsto regole rigide per il mantenimento del beneficio:
- Pagamento unico: Se si sceglie il saldo in una sola soluzione, un versamento tardivo o parziale comporta l’immediato annullamento dell’agevolazione.
- Piano rateale: In questo caso, il contribuente ha un piccolo margine di errore, ma la decadenza scatta se non vengono pagate (o vengono saldate in modo insufficiente) due rate, anche non consecutive, o l’ultima rata finale.
Nota di servizio: In caso di decadenza, le somme già corrisposte non andranno perse, ma verranno scalate dal debito totale che tornerà a essere calcolato con tutte le sanzioni e gli interessi originari.




