Nel Disegno di Legge di Bilancio 2026, attualmente in discussione in Parlamento, torna uno degli strumenti più utilizzati della cosiddetta “pace fiscale”: la Rottamazione Quinquies. L’articolo 23 della manovra introduce la quinta edizione della definizione agevolata, pensata per regolarizzare debiti tributari e previdenziali affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione nel periodo compreso tra il 2000 e il 2023.
Cosa rientra nella nuova sanatoria
La norma limita la definizione agevolata a carichi specifici:
- Omesse imposte: Derivanti da dichiarazioni annuali o da attività di controllo automatizzato e formale.
- Omessi contributi INPS: Con l’esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.
Una disposizione fondamentale è la possibilità di includere debiti già oggetto di precedenti rottamazioni, purché risultino decaduti o inefficaci.
La riduzione del debito e i termini di pagamento
Il meccanismo della Quinquies prevede che i contribuenti debbano pagare soltanto:
- Il capitale del debito (imposte o contributi omessi).
- Le spese di notifica e quelle relative a eventuali procedure esecutive.
Vengono quindi eliminati interessi di mora, sanzioni e aggio di riscossione.
I pagamenti possono essere effettuati con due modalità:
| Opzione di Pagamento | Scadenza e Condizioni |
| Unica Soluzione | Entro il 31 luglio 2026. |
| Rateizzazione | Massimo 54 rate bimestrali fino a maggio 2035. Si applica un interesse del $4\%$ annuo sulle rate dal 1° agosto 2026. |
Unica eccezione riguarda le sanzioni per violazioni del Codice della Strada, per le quali lo stralcio si applica solo a interessi e aggio, non alla sanzione principale.
Procedura di adesione e decadenza
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione (Agente della riscossione) pubblicherà online i carichi definibili. Il debitore interessato dovrà presentare la dichiarazione di adesione in via telematica entro il 30 aprile 2026, indicando le cartelle da definire e l’eventuale piano rateale.
Termini di Rigore: Il beneficio decade in caso di mancato o insufficiente pagamento dell’unica rata o di due rate anche non consecutive. In questo caso, i versamenti effettuati valgono come acconto e la riscossione riprende integralmente.
Attenzione: sono esclusi dalla nuova definizione i debiti per i quali tutte le rate scadute al 30 settembre 2025 risultano già regolarmente saldate.



