La Rottamazione Quinquies, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, si configura come una nuova e significativa opportunità per i contribuenti che, pur avendo aderito a sanatorie fiscali precedenti (come la ter o la quater), sono successivamente decaduti per mancato completamento dei pagamenti.
Questo provvedimento mira a chiudere definitivamente i contenziosi fiscali su debiti ultra-ventennali, consentendo di pagare solo il capitale e le spese di notifica e procedurali, con il totale azzeramento di sanzioni, interessi di mora e aggio di riscossione. Per le multe stradali, la cancellazione riguarda invece solo gli interessi.
Chi può aderire e chi resta escluso
La Quinquies amplia l’orizzonte temporale dei carichi sanabili, ma esclude coloro che sono in regola con i piani più recenti:
- Ammessi: Possono aderire tutti i contribuenti con debiti affidati all’Agente della Riscossione (AdER) tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, inclusi coloro che erano decaduti da rottamazioni precedenti per inadempienza (mancato pagamento di una o più rate).
- Esclusi: I contribuenti che risultavano in regola con i versamenti della Rottamazione Quater al 30 settembre 2025 non possono usufruire della nuova definizione.
Domanda, scadenze e modalità di pagamento
La procedura di adesione si svolge interamente online:
- Domanda: Va presentata all’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 30 aprile 2026.
- Comunicazione Enti: Entro il 30 giugno 2026, l’Agenzia comunicherà l’importo totale e il piano delle scadenze.
- Pagamento: Si può optare per la soluzione unica entro il 31 luglio 2026 o per un piano rateale.
Il piano rateale consente una dilazione fino a un massimo di 54 rate bimestrali, distribuite su nove anni (fino al 31 maggio 2035), con un importo minimo di 100 euro per rata.
Attenzione agli Interessi e alla Tolleranza: A partire dal 1° agosto 2026, sugli importi rateizzati si applica un interesse annuo del 4%. Inoltre, non è prevista la tolleranza di 5 giorni per i versamenti: le scadenze indicate devono essere rispettate tassativamente, salvo la cadenza in giorni festivi.
Gli effetti immediati dell’adesione
La sola presentazione della domanda innesca effetti immediati di grande beneficio per il contribuente:
- Sospensione: Vengono sospesi i termini di prescrizione e decadenza del debito e si bloccano eventuali nuove azioni esecutive (pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi).
- DURC Regolare: Il contribuente ottiene un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare, condizione essenziale per la partecipazione a gare pubbliche e per i pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione.
- Liti Pendenti: Se ci sono ricorsi in corso, l’adesione richiede la rinuncia al contenzioso.
Quando si perde il beneficio
La definizione agevolata decade e il debito residuo torna pienamente esigibile con sanzioni e interessi ripristinati nei seguenti casi di omesso o insufficiente versamento:
- Mancato pagamento dell’unica rata.
- Omesso versamento di due rate, anche non consecutive.
- Omesso versamento dell’ultima rata.
Le somme già versate in queste situazioni rimangono acquisite dall’Agente della Riscossione come anticipo sul debito complessivo non sanato.
 
			 
			 
					

 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									

