L’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) ha fornito importanti chiarimenti, tramite un aggiornamento delle proprie FAQ, sulle modalità operative della Rottamazione Quater. Questa misura di definizione agevolata, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, continua a rappresentare un’opportunità cruciale per imprese e contribuenti con debiti fiscali. Dalle scadenze imminenti alla sospensione delle procedure esecutive, fino alla possibilità di rimodulare i piani di pagamento, ecco le novità essenziali.
Riammissione e scadenze chiave della Rottamazione Quater
La Rottamazione Quater permette di estinguere i debiti affidati all’AdER tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022, con l’eliminazione di sanzioni e interessi. Il mantenimento dei benefici, tuttavia, è strettamente legato al rispetto delle scadenze previste.
Per chi ha optato per la rateizzazione (fino a 18 rate), i pagamenti devono avvenire entro il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre. Per i contribuenti riammessi ai benefici della Rottamazione Quater, la data del 31 luglio è determinante, poiché rappresenta il termine ultimo per il pagamento della prima o dell’unica rata prevista. È utile ricordare la tolleranza di cinque giorni concessa dalla legge, che estende la possibilità di pagamento fino al 5 agosto 2025 senza incorrere nella decadenza.
Stop alle azioni esecutive: i chiarimenti dell’Agenzia
L’aggiornamento delle FAQ del 10 luglio scorso da parte dell’AdER ha fornito delucidazioni significative sugli effetti della riammissione alla Rottamazione Quater sulle procedure di riscossione coattiva. Per i debiti rientranti nel perimetro della definizione agevolata, l’Agenzia non avvierà nuove azioni cautelari o esecutive, né porterà avanti quelle già in essere, fatta eccezione per i casi in cui sia già avvenuto un primo incanto con esito favorevole.
I fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti prima della presentazione dell’istanza continuano a sussistere. È fondamentale sottolineare che, fino alla scadenza dei termini, il contribuente non è considerato inadempiente ai fini del rilascio del DURC né per l’eventuale compensazione di crediti con la Pubblica Amministrazione, in conformità agli articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973. Tuttavia, è cruciale non incorrere in ritardi: un versamento omesso, insufficiente o tardivo di oltre cinque giorni comporta l’automatica inefficacia della definizione agevolata e la conversione dei pagamenti effettuati in meri acconti sul debito originario.
“ContiTu”: la flessibilità per rimodulare i debiti
Un’ulteriore opportunità per i contribuenti riammessi alla Rottamazione Quater è la possibilità di rimodulare il proprio piano di pagamento tramite il servizio online “ContiTu”. Questo sistema, accessibile dall’area pubblica del sito AdER, consente di indicare specificamente i carichi che si desidera mantenere nel piano agevolato, con la possibilità di dilazionare il pagamento fino a un massimo di dieci rate.
Per attivare la procedura è sufficiente inserire il codice fiscale del destinatario della comunicazione, il numero e la data del documento ricevuto, un indirizzo e-mail valido e i riferimenti delle cartelle selezionate. A conclusione, l’Agenzia ricalcolerà il debito residuo secondo le nuove indicazioni e trasmetterà al contribuente il piano rateale aggiornato e i relativi moduli di pagamento.
Rottamazione Quater e regolarizzazione fiscale: un quadro coerente
Questa panoramica aggiornata sulla Rottamazione Quater conferma la sua importanza come misura determinante per la regolarizzazione fiscale anche nel 2025. Sebbene il quadro normativo e operativo sia rigido nel suo complesso, offre strumenti e flessibilità per agevolare il contribuente. Il rispetto rigoroso delle scadenze e l’attento utilizzo delle opzioni di rateizzazione rappresentano il miglior modo per conservare i vantaggi offerti da questa preziosa opportunità.