Il Disegno di Legge di Bilancio 2026 non si limita a introdurre la Rottamazione Quinquies per i tributi “nazionali” (affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione), ma apre ufficialmente la strada a una sanatoria parallela dedicata ai tributi locali.
Questa novità, prevista dall’Articolo 24 del DdL, concede ampia autonomia a Regioni ed Enti locali (Comuni, Province) per definire le proprie forme di “pace fiscale”, replicando o adattando le premialità della definizione agevolata nazionale.
Rottamazione Quinquies nazionale: i punti chiave (Art. 23)
Sebbene l’Articolo 23 non riguardi direttamente i tributi locali, stabilisce il modello di riferimento per la sanatoria:
- Periodo Ammesso: Possono essere rottamati i carichi affidati all’ADER (ex Equitalia) dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 (estendendo la Quater che si fermava al 30 giugno 2022).
- Ammissione: È ammesso anche chi sta già pagando a rate.
- Vantaggi: Si paga solo il capitale (imposta/contributo), le spese per procedure esecutive e di notifica, oltre agli interessi di dilazione (4%) in caso di rateazione.
- Annullamenti: Vengono annullate sanzioni, interessi per ritardata iscrizione a ruolo, somme aggiuntive su crediti previdenziali e l’aggio di riscossione.
- Multe Stradali: Per le multe “nazionali”, sono annullati solo gli interessi (incluse le maggiorazioni 689/1981) e l’aggio.
La domanda di adesione per la sanatoria nazionale va presentata entro il 30 aprile 2026.
La Sanatoria per i tributi locali: ampia autonomia (Art. 24)
L’Articolo 24 delega espressamente l’iniziativa a Regioni ed Enti locali, offrendo una normativa deliberatamente generica per permettere la massima adattabilità alle specificità territoriali.
Cosa possono fare gli Enti Locali:
Gli Enti potranno introdurre autonomamente, tramite Regolamento, tipologie di definizione agevolata che prevedono:
- L’esclusione o la riduzione degli interessi e/o delle sanzioni.
- Forme di pace fiscale analoghe a quelle statali, anche quando la riscossione è affidata a terzi.
L’adesione sarà garantita ai contribuenti che adempiano agli obblighi tributari precedentemente non onorati entro un termine fissato dall’ente, non inferiore a 60 giorni dalla pubblicazione dell’atto.
Oggetto della Sanatoria Locale:
La rottamazione locale potrà riguardare un vasto spettro di debiti, incluse situazioni già complesse:
- Entrate Tributarie: Rientrano classici tributi locali come IMU, TARI, TOSAP, imposta sulla pubblicità, ecc.
- Entrate Patrimoniali: Un aspetto fondamentale è l’inclusione delle entrate di natura patrimoniale, come oneri di urbanizzazione, canoni per l’uso di beni comunali o crediti per il servizio idrico.
- Debiti Complessi: La sanatoria può interessare debiti oggetto di accertamento e anche quelli già in fase di contenzioso (giudizio).
Sono ammessi alla definizione agevolata atti di riscossione come ingiunzioni fiscali, accertamenti esecutivi e atti destinati ai soggetti affidatari della riscossione coattiva.
Esclusioni Specifiche:
Non potranno essere oggetto di definizione agevolata a livello locale:
- IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive).
- Addizionali regionali e comunali.
Il ruolo del Regolamento:
Il veicolo normativo per l’attivazione della sanatoria locale sarà il Regolamento dell’ente. Tale atto acquisirà efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’ente, senza necessità di ulteriori passaggi statali se non per fini statistici.
Un’incognita resta: L’eventuale necessità del regolamento locale per i tributi riscossi dall’ADER (Agente della Riscossione nazionale). Sebbene la norma non sia chiarissima, in linea teorica, l’affidamento all’ADER potrebbe permettere al contribuente di usufruire automaticamente della sanatoria nazionale (Art. 23) senza attendere la delibera del Comune o della Regione, ma su questo punto è attesa una conferma ufficiale.




