Novità importanti per le famiglie italiane sul fronte dell’Assegno Unico e Universale (AUU). Con l’arrivo della mensilità di febbraio 2026, entrano in vigore gli adeguamenti legati al costo della vita, accompagnati da scadenze cruciali per evitare il taglio dell’importo ai minimi di legge.
Calendario pagamenti: quando arrivano i bonifici
L’INPS ha già tracciato il cronoprogramma per il mese in corso. Per i nuclei familiari che non hanno subito variazioni rispetto al mese precedente, le somme saranno accreditate nelle seguenti giornate:
- Giovedì 19 febbraio 2026
- Venerdì 20 febbraio 2026
Chi ha presentato una nuova domanda o ha subito variazioni nel nucleo familiare riceverà il pagamento, come di consueto, nell’ultima settimana del mese.
Rivalutazione 2026: assegni più pesanti
A causa dell’adeguamento all’inflazione certificata dall’Istat, le soglie ISEE e le quote dell’assegno subiscono una rivalutazione dell’1,4%.
- Da febbraio: gli utenti riceveranno l’importo già aggiornato con i nuovi parametri.
- Arretrati di gennaio: la differenza relativa alla prima mensilità dell’anno non sarà persa, ma verrà conguagliata a partire dal mese di marzo.
ISEE 2026: la scadenza del 28 febbraio
Sebbene per le mensilità di gennaio e febbraio l’INPS faccia ancora riferimento all’indicatore valido al 31 dicembre 2025, la situazione cambierà drasticamente dal mese prossimo.
Attenzione: Per ricevere l’importo pieno basato sulla propria fascia di reddito, è necessario rinnovare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l’ISEE 2026.
- Senza ISEE valido entro il 1° marzo: l’erogazione non si blocca, ma l’assegno verrà versato con l’importo minimo previsto (la cosiddetta “quota base”).
- Recupero arretrati: se il rinnovo dell’ISEE avviene entro il 30 giugno 2026, l’INPS provvederà a versare gli arretrati spettanti da marzo. Oltre tale data, il ricalcolo non sarà retroattivo.
Rinnovo automatico della domanda
L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ricorda che non è necessario presentare una nuova istanza se la domanda precedente risulta già “accolta”. La prestazione prosegue d’ufficio, a meno che non siano intervenute cause di decadenza, revoca o sospensione. Resta invece l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali variazioni (nuove nascite, cambiamenti nel grado di disabilità o raggiungimento della maggiore età dei figli).




