L’apertura della piattaforma informatica per la Rottamazione-quinquies (Legge n. 199/2025) non è solo un’opportunità di risparmio per i contribuenti, ma rappresenta anche un delicato crocevia giuridico. Secondo un orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione, confermato di recente con l’ordinanza 32030/2024, presentare istanza di definizione agevolata equivale a un riconoscimento implicito degli atti.
La “trappola” delle notifiche: la Cassazione parla chiaro
Il principio espresso dai supremi giudici è netto: chi chiede di rottamare una cartella non potrà più, in futuro, contestarne la mancata notifica. L’istanza fa scattare una “presunzione di conoscenza” che sana ogni eventuale irregolarità formale del passato. Tale effetto, avverte la Cassazione, permane anche se il contribuente dovesse successivamente decadere dai benefici della rottamazione per mancato pagamento delle rate. In sostanza, una volta ammessa la conoscenza dell’atto per via telematica, non si può più tornare indietro.
Nota bene: Lo stesso principio di “presunzione di conoscenza” si applica anche a chi richiede una normale rateizzazione ordinaria dei debiti (ai sensi dell’art. 19 del Dpr 602/1973).
Perimetro e Scadenze: cosa c’è da sapere
La Rottamazione-quinquies presenta differenze sostanziali rispetto alle quattro versioni precedenti. Ecco i punti chiave:
- Ambito Temporale: Riguarda i debiti affidati alla riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023.
- Limitazione agli “Ometti Versamenti”: A differenza delle scorse edizioni, la “Quinquies” è più restrittiva. Sono definibili quasi esclusivamente gli esiti dei controlli automatici e formali (36-bis, 36-ter, 54-bis e 54-ter) e i contributi INPS non derivanti da accertamento.
- Multe Stradali: Si pagano per intero, ma si risparmiano interessi e aggio.
- Scadenza Domanda: Il termine per l’invio telematico è fissato al 30 aprile 2026.
Il piano di rientro: 54 rate e “tolleranza zero”
La nuova norma introduce un piano di dilazione molto lungo, ma con regole di ferro sulla puntualità:
- Risposta dell’AdER: Entro il 30 giugno 2026, l’Agenzia comunicherà l’ammontare dovuto e il calendario dei pagamenti.
- Pagamento Unico: Entro il 31 luglio 2027.
- Rateizzazione: Massimo 54 rate bimestrali (circa 9 anni) con interessi al 3%. La rata minima è di 100 euro.
- Decadenza: Si perde il beneficio se non si paga la prima rata, se si saltano due rate (anche non consecutive) o se non si salda l’ultima.
- Niente “Gradi di Tolleranza”: Sparisce la storica soglia dei 5 giorni di ritardo. Anche un solo giorno di ritardo nel versamento comporterà la decadenza immediata dalla sanatoria.
I benefici immediati per chi aderisce
Nonostante il rigore normativo, i vantaggi immediati per chi trasmette la domanda entro il 30 aprile sono rilevanti:
- Stop alle azioni: Inibizione di nuovi fermi amministrativi, ipoteche o pignoramenti.
- Sospensione procedure: Blocco dei pignoramenti già avviati (salvo vendite già concluse).
- DURC e PA: Sospensione temporanea della morosità, permettendo il rilascio del DURC e lo sblocco dei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione.
Come verificare le cartelle rottamabili
Dal 20 gennaio, nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, è possibile consultare l’elenco esatto dei carichi definibili. È consigliabile effettuare questa verifica prima dell’invio, per avere piena consapevolezza del “pacchetto” di debiti che si sta andando a riconoscere legalmente.



