La nuova stagione della pace fiscale entra nel vivo. Con l’approvazione della Legge 199/2025 (Manovra 2026), prende ufficialmente corpo la Rottamazione quinquies. Il provvedimento estende i benefici della precedente edizione, includendo non solo i debiti affidati alla riscossione tra il 2000 e la metà del 2022, ma allungando la finestra temporale fino ai carichi consegnati entro il 31 dicembre 2023.
1. La domanda: procedura e tempistiche
Per aderire alla sanatoria, i contribuenti dovranno muoversi con tempi certi e modalità esclusivamente telematiche.
- Scadenza: L’istanza deve essere inoltrata entro il 30 aprile 2026.
- Scelte nell’istanza: Al momento della compilazione, il debitore dovrà specificare se intende saldare il debito in un unico versamento (fissato per il 31 luglio 2026) o se preferisce la via della dilazione.
2. Il piano di rientro: fino a 54 rate
Uno dei punti di forza della Quinquies è l’ampia flessibilità nei pagamenti. La legge consente infatti di spalmare il debito in un massimo di 54 rate bimestrali, di uguale importo.
- Soglia minima: Ogni rata non potrà essere inferiore a 100 euro (fatte salve le definizioni di importo totale inferiore).
- Durata: Scegliendo il massimo delle rate, il piano di rientro accompagnerà il contribuente per un arco temporale di circa 9 anni.
3. Il perimetro dei debiti: chi rientra e chi è escluso
La norma traccia un confine netto tra ciò che è “rottamabile” e ciò che resta fuori dal beneficio. L’accesso è limitato ai carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.
Debiti Ammessi:
- Tasse dichiarate e non versate: Si tratta delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatizzati o formali del Fisco (come i classici avvisi bonari ex art. 36-bis e 36-ter).
- Contributi Previdenziali: Sono inclusi i mancati versamenti all’INPS.
Debiti Esclusi:
- Accertamenti: Il legislatore ha scelto di non ammettere alla sanatoria i debiti nati da atti di accertamento. Pertanto, se la cartella scaturisce da una verifica fiscale o previdenziale che ha contestato maggiori imposte o contributi, non sarà possibile beneficiare dello sconto su sanzioni e interessi.
Prossimi passi per il contribuente
Il consiglio è di verificare già nelle prossime settimane, tramite il proprio cassetto fiscale o l’estratto di ruolo sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, la natura dei carichi pendenti. Identificare correttamente se si tratti di “omesso versamento” o “accertamento” è fondamentale per non vedersi respingere la domanda ad aprile.



