Con una nota ufficiale diramata oggi, 31 dicembre 2025, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha tracciato l’identikit operativo della nuova Rottamazione-quinquies, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025). La misura promette di dare respiro a milioni di contribuenti, permettendo di chiudere le pendenze con lo Stato eliminando il peso di sanzioni, interessi di mora e aggio.
Il perimetro della sanatoria: cosa rientra e chi è escluso
La nuova definizione agevolata si applica ai carichi affidati alla riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023.
- Cosa si può rottamare: Imposte derivanti da dichiarazioni annuali (artt. 36-bis/ter DPR 600/73 e 54-bis/ter DPR 633/72) e contributi previdenziali INPS, a patto che questi ultimi non siano frutto di accertamenti d’ufficio.
- Apertura ai decaduti: Un’importante novità riguarda la possibilità di accesso anche per chi è decaduto da precedenti rottamazioni, purché i debiti rientrino nell’arco temporale previsto.
- L’esclusione per i “virtuosi” della Quater: La norma stabilisce un confine netto: non possono accedere alla Quinquies i debiti già inseriti nella Rottamazione-quater se, alla data del 30 settembre 2025, il contribuente risultava in regola con tutti i pagamenti del piano precedente.
Modalità e scadenze per la domanda
Il termine ultimo per presentare l’istanza è fissato al 30 aprile 2026. La procedura sarà esclusivamente digitale: l’Agenzia pubblicherà le istruzioni tecniche sul proprio portale entro venti giorni dall’entrata in vigore della Manovra.
Il piano di rientro: 9 anni o saldo unico
Il contribuente può optare per due strade:
- Pagamento immediato: in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026.
- Rateizzazione lunga: fino a 54 quote bimestrali distribuite su 9 anni.
Il calendario delle rate:
- 2026: le prime tre scadenze (31 luglio, 30 settembre, 30 novembre).
- 2027-2034: sei rate annue costanti (gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre, novembre).
- 2035: saldo finale con le ultime tre rate tra gennaio e maggio.
Sui pagamenti dilazionati, a partire dal 1° agosto 2026, si applicherà un tasso d’interesse agevolato del 3% annuo.
I rischi della decadenza
Il Fisco avverte: la puntualità è determinante.
- Se si sceglie il pagamento unico, il mancato o parziale versamento entro il 31 luglio rende nulla la rottamazione (le somme pagate saranno trattenute come acconto).
- Per i piani rateali, la decadenza scatta al mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, o dell’ultima rata del piano.




