La corsa alla nuova rottamazione quinquies o definizione agevolata (introdotta dalla L. 199/2025) è ufficialmente aperta, ma la fretta può giocare brutti scherzi. Molti contribuenti, dopo aver inoltrato l’istanza telematica all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, si accorgono di aver tralasciato una cartella o di voler modificare la strategia di pagamento.
La buona notizia è che il sistema non è “blindato”: fino al 30 aprile 2026 è possibile integrare, correggere o persino revocare una domanda già presentata.
Perché può servire l’integrazione: i casi più comuni
L’esigenza di rimettere mano alla pratica nasce spesso dalla complessità delle posizioni debitorie. Ecco quando intervenire:
- Recupero di carichi dimenticati: Soprattutto per chi utilizza l’area pubblica (senza SPID), è facile omettere un numero di cartella o un avviso di addebito INPS. Se il debito rientra nel perimetro (carichi affidati tra il 2000 e il 2023), può essere aggiunto con un’integrazione.
- Correzione dei dati di contatto: La ricevuta e le comunicazioni future viaggiano via e-mail. Un errore di battitura nell’indirizzo può isolare il contribuente dalle notifiche cruciali dell’Agenzia.
- Gestione del contenzioso: Se si decide di inserire nella sanatoria debiti per i quali è in corso un ricorso, è necessario integrare la domanda specificando la rinuncia formale alle liti pendenti.
- Cambio di strategia: Si può passare dal pagamento in soluzione unica alla rateizzazione in 9 anni (54 rate) o viceversa, per adattare il piano alle proprie capacità finanziarie.
Il perimetro della misura: cosa si può aggiungere (e cosa no)
Non tutto è “rottamabile”. L’integrazione è efficace solo se riguarda i carichi ammessi dalla norma:
- Imposte da controlli automatici/formali (es. artt. 36-bis e 36-ter).
- Contributi INPS (esclusi quelli da accertamento).
- Multe stradali elevate dalle Prefetture.
Restano esclusi: tributi locali (IMU, TARI, Bollo Auto gestito dalle Regioni) e atti legati ad attività di accertamento puro dell’Agenzia delle Entrate. Se la domanda iniziale conteneva per errore questi carichi, l’integrazione o la rettifica permettono di ripulire la pratica evitando scarti futuri.
Cosa succede dopo l’invio (o l’integrazione)
Una volta definita la domanda entro il 30 aprile, scattano i benefici immediati:
- Scudo legale: Stop a nuove procedure esecutive o cautelari (come fermi amministrativi o pignoramenti) sui debiti inclusi.
- DURC e rimborsi: Effetti positivi per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva e per lo sblocco di eventuali rimborsi fiscali.
Il calendario post-domanda:
- 30 giugno 2026: Termine entro cui l’Agenzia invierà il “Prospetto Informativo” con il calcolo esatto delle somme (solo capitale e spese, zero sanzioni e interessi) e i bollettini.
- 31 luglio 2026: Scadenza della prima (o unica) rata. Per chi sceglie la dilazione, le rate successive avranno cadenza bimestrale con un tasso d’interesse del 3% annuo a partire da agosto.
Consiglio operativo: Prima di integrare, si consiglia di richiedere il prospetto informativo aggiornato nell’area riservata del sito dell’Agente della Riscossione per avere una visione cristallina di tutti i debiti effettivamente definibili.




