La Rottamazione quinquies, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), si presenta come un cantiere aperto e ricco di ombre. Se da un lato il legislatore ha allungato l’orizzonte temporale dei debiti definibili (fino al 31 dicembre 2023) e ammorbidito le regole sulla decadenza, dall’altro ha creato un sistema a “due velocità” che solleva seri dubbi di legittimità costituzionale.
Il perimetro ristretto: solo “errori” e non “accertamenti”
La prima grande differenza rispetto alle passate edizioni risiede nella natura del debito. La Quinquies non è per tutti:
- Sì alla liquidazione: sono ammessi i debiti derivanti da controlli automatici e formali (artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/73) e i contributi INPS non accertati.
- No all’accertamento: restano esclusi tutti i crediti erariali nati da attività di verifica sostanziale del Fisco.
- Sì alle multe statali: lo stralcio di interessi e aggio riguarda solo le sanzioni del Codice della Strada irrogate dalle Prefetture.
Questa restrizione crea una prima frizione: perché un contribuente che ha subito un accertamento nel 2015 poteva rottamare con la “Quater” e oggi, con la “Quinquies”, gli viene negato lo stesso diritto?
La “beffa” per i contribuenti virtuosi
Uno dei punti più controversi riguarda la disparità di trattamento tra chi ha pagato e chi no. Il comma 99 della legge stabilisce che chi è decaduto dalle precedenti rottamazioni può saltare sul nuovo carro della Quinquies, godendo di un piano di ammortamento lunghissimo (54 rate bimestrali in 9 anni).
Al contrario, chi è rimasto faticosamente in regola con le rate della Rottamazione-quater (alla data del 30 settembre 2025) è costretto a proseguire con il vecchio piano, decisamente più oneroso e breve. Si profila così un paradosso: l’inadempienza viene premiata con condizioni di favore, violando potenzialmente il principio di uguaglianza sancito dall’Articolo 3 della Costituzione.
L’enigma degli Enti Locali e il rischio caos territoriale
Il fronte dei tributi locali (IMU, TARI, etc.) è ancora più nebuloso. La legge delega ai Comuni e alle Regioni la facoltà di introdurre regolamenti per la definizione agevolata, ma restano due incognite pesanti:
- La gestione della riscossione: non è chiaro se gli enti locali possano rottamare i crediti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER). L’attuale formulazione sembra limitare la sanatoria locale ai soli crediti gestiti in proprio o tramite concessionari privati.
- La mappa del diritto: il cittadino potrebbe trovarsi a poter rottamare le tasse nel Comune A, mentre nel Comune B (magari limitrofo) il beneficio viene negato per ragioni di bilancio. Una diversità di trattamento basata sulla residenza che interroga i principi degli Artt. 23, 53 e 119 della Costituzione.
Cosa cambia per la decadenza: tolleranza più ampia
Una nota positiva arriva dalle nuove regole sulla perdita dei benefici. Se in passato bastava il mancato pagamento di una singola rata per far saltare l’intero accordo, con la Quinquies la decadenza scatta solo se:
- Non si paga l’unica rata (31 luglio 2026);
- Non si pagano due rate, anche non consecutive;
- Non si salda l’ultima rata del piano. Attenzione: a differenza del passato, non sono previsti i “5 giorni di grazia” per i ritardi minimi.
La necessità di un intervento correttivo
L’attuale assetto della norma appare fragile. Per evitare una pioggia di ricorsi e censure costituzionali, sarebbe auspicabile che il Legislatore intervenisse per:
- Estendere la definizione a tutti i decaduti, indipendentemente dalla natura (liquidazione o accertamento) del debito.
- Permettere a chi è in regola con la “Quater” di rinegoziare il debito con le nuove condizioni.
- Chiarire che gli Enti Locali possono rottamare ogni credito, a prescindere dal soggetto che si occupa della riscossione.




