Uno dei dubbi più frequenti per chi decide di aderire alla nuova definizione agevolata riguarda il destino della propria auto. Se il veicolo è già gravato dalle cosiddette “ganasce fiscali”, la semplice presentazione della domanda di Rottamazione-quinquies basta a sbloccarlo? La risposta, contenuta nelle pieghe della Legge di Bilancio 2026, richiede un’attenta distinzione tra la sospensione delle nuove azioni e il mantenimento dei vincoli passati.
Ecco la guida pratica agli effetti della sanatoria sul fermo amministrativo (art. 86 DPR 602/1973).
Domanda inviata: scatta lo “scudo”, ma non la libertà
Dal momento in cui il contribuente inoltra l’istanza di adesione (procedura aperta lo scorso 20 gennaio e attiva fino al 30 aprile 2026), l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) vede limitati i propri poteri:
- Stop a nuovi fermi: L’ente non può iscrivere nuovi provvedimenti di blocco sui veicoli del debitore per i carichi inseriti nella domanda.
- Congelamento delle azioni esecutive: Le procedure di recupero forzoso già avviate si fermano, a meno che non si sia già giunti alla fase dell’incanto con esito positivo.
Tuttavia, c’è un “ma” fondamentale: se il fermo è stato iscritto al PRA prima della presentazione della domanda, questo resta attivo.
Perché il fermo non viene cancellato subito?
La normativa (commi 82-101 della L. 199/2025) è chiara: il vincolo rimane a tutela del credito erariale. La ratio è cautelare: lo Stato mantiene la garanzia sul bene finché non ha la certezza che il contribuente rispetti il piano di pagamenti. Se l’automobilista dovesse saltare le rate e decadere dalla sanatoria, il fermo preesistente permetterebbe all’AdER di riprendere immediatamente le attività di riscossione senza dover ricominciare l’iter burocratico.
La strada verso la cancellazione definitiva
Il “divieto di circolazione” non svanisce con la ricevuta della domanda, ma segue un cronoprogramma preciso legato ai versamenti:
- Il versamento della prima rata: La scadenza spartiacque è il 31 luglio 2026. Pagare la prima (o unica) rata è la condizione necessaria per dimostrare la reale volontà di regolarizzare la posizione.
- L’estinzione del debito: Solo con il saldo integrale delle somme dovute (che, ricordiamo, sono abbattute di sanzioni, interessi di mora e aggio) l’Agente della Riscossione provvederà alla rimozione definitiva del vincolo dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
Promemoria sui rischi: Circolare con un veicolo sottoposto a fermo non è solo una violazione fiscale, ma comporta sanzioni pecuniarie pesanti e il rischio concreto della confisca del mezzo.
In sintesi: cosa cambia per il contribuente?
La Rottamazione-quinquies non è un “libera tutti” immediato per i veicoli bloccati, ma offre un percorso certo per rientrarne in possesso.



