La Rottamazione Quinquies, introdotta dall’art. 23 della Legge di Bilancio 2026, rappresenta una nuova e cruciale opportunità per i contribuenti, estendendo la possibilità di definire agevolmente i carichi affidati alla riscossione. Il beneficio più significativo è l’attivazione immediata di un “scudo protettivo” che blocca azioni esecutive e cautelari in corso e ne impedisce l’avvio di nuove.
Comprendere la tempestività di questi effetti è fondamentale per chi si trova in una situazione critica, con fermi amministrativi attivi o pignoramenti presso terzi in atto. La presentazione telematica dell’istanza produce infatti un effetto sospensivo automatico.
Quali azioni vengono bloccate subito
Dalla data di invio della domanda di adesione alla Rottamazione Quinquies (che copre i debiti affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023), scatta immediatamente la sospensione di termini e procedure:
| Tipologia di Blocco | Effetto Immediato |
| Pignoramenti presso terzi | Sospensione immediata della procedura |
| Misure Cautelari | Divieto di nuove iscrizioni di ipoteche e fermi amministrativi sui veicoli. |
| Procedure Esecutive | Sospensione di qualsiasi altra forma di esecuzione forzata. |
| Dilazioni in corso | Sospensione automatica delle rateazioni ordinarie. |
| Termini Legali | Congelamento dei termini di prescrizione e decadenza. |
Questo meccanismo opera ex lege (per legge) e in modo automatico non appena l’Agenzia delle Entrate-Riscossione riceve l’istanza, senza necessità di ulteriori provvedimenti o autorizzazioni.
Il caso del pignoramento presso terzi
Il pignoramento presso terzi (art. 72-bis del DPR n. 602/73) è uno degli strumenti più invasivi usati per il recupero coattivo di crediti, consentendo il blocco di somme presso banche o datori di lavoro.
Con l’adesione alla Rottamazione Quinquies, la procedura esecutiva viene sospesa di diritto. Questo impedisce all’Agenzia di acquisire le somme bloccate su stipendi o conti correnti.
Nota Cruciale: Cessa l’obbligo del terzo pignorato (datore di lavoro, banca) di mantenere le somme in custodia. È essenziale che il contribuente comunichi tempestivamente l’avvenuta presentazione della domanda alla banca o al terzo, permettendo così la restituzione delle somme bloccate in attesa dell’assegnazione.
Fermo amministrativo: stop alle nuove iscrizioni
La presentazione della domanda di definizione agevolata determina un divieto immediato per l’Agenzia di iscrivere nuovi fermi amministrativi sui veicoli del debitore (art. 86 del DPR n. 602/73). Il blocco si applica anche ai preavvisi già notificati, ma non ancora iscritti al Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
- I Fermo Esistenti: I fermi amministrativi che risultano già iscritti prima della presentazione dell’istanza non vengono immediatamente cancellati. Essi rimangono efficaci fino al pagamento della prima rata o dell’importo in unica soluzione.
- Cancellazione Definitiva: La cancellazione definitiva avviene solo con il perfezionamento della definizione agevolata, tramite il pagamento integrale del saldo dovuto.
Sospensione delle dilazioni in corso
Un altro vantaggio immediato è la sospensione automatica del pagamento delle rate di dilazioni ordinarie precedentemente accordate. Lo scopo della norma è alleggerire la pressione economica sul debitore, evitando che sia costretto a sostenere due piani di pagamento contemporaneamente.
Attenzione critica: la decadenza
Sebbene la Rottamazione Quinquies offra una tolleranza significativa (è possibile non pagare fino a 8 rate senza decadere dal beneficio, contro le 2 rate della Quater), la decadenza dal beneficio per mancato pagamento ha conseguenze drastiche:
- Tutto Torna Esigibile: L’intera somma residua del debito diventa immediatamente esigibile.
- Vecchia Dilazione Annullata: Non è possibile riattivare la dilazione ordinaria precedente.
- Misure Cautelari: I fermi amministrativi precedentemente sospesi tornano immediatamente operativi.
Differenze chiave tra Quater e Quinquies
| Caratteristica | Rottamazione Quater | Rottamazione Quinquies (Legge 2026) |
| Debiti coperti | Affidati fino al 30 giugno 2022 | Affidati fino al 31 dicembre 2023 |
| Rate massime | 18 rate (3 anni) | 54 rate (9 anni) |
| Tolleranza non pagamento | Nessuna tolleranza significativa | Fino a 8 rate non pagate senza decadenza |




