La Rottamazione Quinquies, introdotta nell’articolo 23 del disegno di Legge di Bilancio 2026, porta con sé un elemento di novità cruciale e potenzialmente penalizzante per i contribuenti: l’abolizione della consueta tolleranza di 5 giorni per il versamento delle rate.
Nonostante questa nuova definizione agevolata offra condizioni più ampie in termini di dilazione (fino a 9 anni) e un criterio di decadenza apparentemente meno rigido (dopo due rate complessive omesse), l’eliminazione del margine di sicurezza sulla puntualità rende il piano molto più vincolante.
Regole di Pagamento: massima puntualità
Per chi sceglie la dilazione del debito, il versamento deve avvenire tassativamente entro il giorno esatto di scadenza indicato. Un ritardo anche di un solo giorno equivale a considerare la rata come non pagata, esponendo il contribuente al rischio immediato di decadenza dal beneficio.
- Rata iniziale: Il mancato pagamento della prima rata entro il 31 luglio 2026 annulla l’intera definizione agevolata.
- Rata finale: Un ritardo sull’ultima rata determina la perdita delle agevolazioni; la riscossione ordinaria e i termini di prescrizione riprendono a decorrere. I pagamenti eseguiti fino a quel momento restano come acconti, ma non estinguono il debito.
- Rate intermedie: Il meccanismo è particolarmente insidioso: se il contribuente ha già omesso una rata in precedenza, non può permettersi nessun altro ritardo. La rata non versata in tempo, anche se con un solo giorno di scostamento, viene immediatamente conteggiata tra le due (anche non consecutive) che portano alla decadenza totale.
Il divario con la rottamazione Quater
Nelle edizioni precedenti, in particolare nella Rottamazione Quater, la normativa concedeva ai contribuenti un “cuscinetto” di cinque giorni di tolleranza oltre la scadenza ufficiale. Se il ritardo rientrava in questo arco temporale, il contribuente non perdeva i benefici.
Con la Quinquies, questa salvaguardia viene meno. L’articolo 23, comma 14, stabilisce che la sanatoria è inefficace in caso di mancato o insufficiente pagamento di:
- la prima rata;
- l’ultima rata;
- due rate complessive (anche non consecutive).
È sufficiente un solo giorno di ritardo sulla prima rata o sulla seconda rata intermedia per vanificare l’intera procedura.




