Il Disegno di Legge (DDL) di Bilancio 2026, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 17 ottobre 2025, introduce la quinta edizione della definizione agevolata dei debiti, ribattezzata Rottamazione quinquies. La misura, disciplinata dall’articolo 23 del testo, mira a offrire una via d’uscita a chi ha debiti tributari e previdenziali con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER) accumulati tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023.
La nuova sanatoria ricalca per alcuni aspetti la precedente quater, ma stabilisce confini più netti per i beneficiari, focalizzandosi su chi ha dichiarato ma non versato.
Ammessi e debiti sanabili
La platea dei beneficiari è stata attentamente selezionata per contenere i costi, escludendo chi ha volutamente evaso il Fisco:
- Contribuente Tipo: Chi ha presentato regolarmente la dichiarazione dei redditi.
- Debiti Ammessi:
- Cartelle derivanti da controlli formali e liquidazione automatica (i cosiddetti “avvisi bonari”) per omesso versamento di imposte.
- Omessi versamenti di contributi INPS, a meno che non derivino da accertamenti ispettivi.
- Carichi relativi alle violazioni del Codice della Strada, sebbene lo stralcio si applichi solo a interessi e oneri accessori, non al capitale della multa.
- Decaduti: Rientrano anche i contribuenti decaduti da precedenti rottamazioni (come la ter o la quater), a patto che i carichi rispettino i criteri di ammissibilità della quinquies.
- Rateazioni Ordinarie: Possono essere inclusi i carichi che hanno una rateazione ordinaria già in corso.
Esclusioni nette
L’accesso è negato a diverse categorie di debitori e debiti, tra cui:
- Evasori Totali: Coloro che sono destinatari di accertamenti per assenza di dichiarazione o controllo sostanziale.
- Contribuenti in Regola con la Quater: Chi alla data del 30 settembre 2026 (o data che sarà definita con l’iter parlamentare) risulterà in regola con i pagamenti della Rottamazione quater non potrà migrare alla nuova forma agevolata.
I vantaggi economici della pace fiscale
L’adesione alla quinquies comporta la cancellazione degli oneri accessori:
- Azzerati: Sanzioni amministrative, interessi di mora e somme aggiuntive (aggio di riscossione).
- Dovuti: Il capitale (l’importo originario non versato), gli interessi ordinari e le spese amministrative (di notifica e procedure).
La vera novità in termini di flessibilità è la possibilità di dilazionare il pagamento in un massimo di 54 rate bimestrali, spalmate su 9 anni.




