Da oggi scatta il bonus donne previsto dal decreto Coesione, un’importante misura che prevede l’esonero totale (100%) dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per un periodo massimo di 24 mesi. L’incentivo riguarda le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratrici svantaggiate effettuate entro il 31 dicembre 2025.
I requisiti per accedere al bonus
L’esonero è destinato a donne di qualsiasi età che, alla data dell’assunzione, soddisfano almeno uno dei seguenti criteri:
- Donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 2 anni, residenti in qualsiasi regione.
- Donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni ZES (Zone Economiche Speciali): Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
- Donne occupate in professioni o settori caratterizzati da un elevato divario occupazionale di genere, individuati annualmente con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
A quanto ammonta l’esonero
L’incentivo consiste in un esonero del 100% dei contributi previdenziali complessivi a carico del datore di lavoro, ad esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, con un limite massimo di 650 euro mensili per ciascuna lavoratrice assunta. Il bonus è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo.
Durata dell’esonero contributivo
La durata dell’esonero varia a seconda del requisito soddisfatto dalla lavoratrice:
- 24 mesi per le donne prive di impiego retribuito da 2 anni o da 6 mesi (residenti nelle ZES).
- 12 mesi per le donne occupate in settori ad alta disparità occupazionale di genere.
Vincoli nei sei mesi precedenti l’assunzione
Nei sei mesi precedenti l’assunzione, i datori di lavoro non devono aver effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nella stessa unità operativa o produttiva. Questa condizione si applica in particolare al bonus donne nelle ZES.
Esclusioni dall’incentivo
Il bonus donne non si applica ai seguenti rapporti di lavoro e categorie di datori di lavoro:
- Rapporti di lavoro domestico e di apprendistato.
- Imprese in difficoltà (come definite dal Regolamento UE n. 2014/651).
- Datori di lavoro che non hanno rimborsato eventuali aiuti di Stato.
Incentivi cumulabili
Il bonus donne è cumulabile con i seguenti incentivi:
- Maggiorazione del costo ammesso in deduzione fiscale per nuove assunzioni (art. 4, D.Lgs. 216/2023): beneficio di natura fiscale.
- Esonero dell’1% per le aziende con Certificazione della parità di genere (art. 5, legge 162/2021): nei limiti di 50.000 euro annui.
- Esonero contributivo sulla quota lavoratore madre:
- Art. 1, commi 180-181, legge 213/2023 (Legge di Bilancio 2024).
- Art. 1, comma 219, legge di Bilancio 2025: esonero parziale per madri con due o più figli.
Incentivi non cumulabili
Il bonus donne non è cumulabile con i seguenti incentivi:
- Esonero per l’assunzione di donne svantaggiate ai sensi della legge 92/2012, art. 4, commi 8-11.
- Incentivo NASpI (art. 2, co. 10-bis, legge 92/2012).
- Incentivo per l’assunzione di lavoratori disabili (legge 68/1999, art. 13).
- Decontribuzione Sud (legge 178/2020 e legge di Bilancio 2025) per le stesse lavoratrici e lo stesso periodo.
- Alcune riduzioni contributive settoriali o territoriali, tra cui quelle per i datori agricoli in zone montane o svantaggiate, le riduzioni per il settore edile e i contributi ridotti per datori di lavoro in Paesi extracomunitari non convenzionati.
Come presentare la domanda all’INPS
Per ottenere il bonus, è necessario presentare una domanda telematica all’INPS contenente le seguenti informazioni:
- Dati identificativi dell’impresa.
- Dati identificativi del lavoratore assunto o da assumere.
- Tipologia di contratto di lavoro e percentuale oraria.
- Retribuzione media mensile e aliquota contributiva datoriale relativa al rapporto di lavoro oggetto di esonero.
- Indicazione della sede di lavoro del dipendente.
Tempistiche per la presentazione della domanda
La comunicazione telematica all’INPS con la richiesta di accesso al beneficio deve essere inviata prima dell’assunzione. Il rapporto di lavoro deve poi essere instaurato entro dieci giorni dall’accoglimento della domanda (termine perentorio).