L’adesione alla Rottamazione-Quinquies (Legge 199/2025) non è solo una scelta finanziaria, ma un atto con profonde implicazioni legali. Per chi ha in corso una battaglia giudiziaria contro l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, la nuova definizione agevolata rappresenta un “bivio”: accettare lo sconto su sanzioni e interessi significa, per legge, deporre le armi in tribunale.
1. L’obbligo di rinuncia: “O dentro o fuori”
Il comma 87 della Legge di Bilancio 2026 parla chiaro: l’ammissibilità della domanda per i carichi contestati è subordinata a una dichiarazione esplicita di rinuncia. In fase di istanza (da presentare entro il 30 aprile 2026), il contribuente deve indicare la presenza di giudizi pendenti e impegnarsi formalmente a non proseguire la lite. Non si tratta di una facoltà: senza questo impegno, la richiesta di rottamazione per quel determinato carico verrà rigettata.
Il dilemma del contribuente: Aderire significa ottenere lo stralcio certo delle sanzioni, ma comporta la rinuncia a una possibile vittoria totale nel merito del ricorso.
2. Come “congelare” il processo: la fase della sospensione
Contrariamente a quanto si possa pensare, il processo non si ferma automaticamente con l’invio della domanda all’AdER. È necessario un impulso attivo da parte del difensore o del contribuente:
- Deposito documentale: Occorre depositare presso la segreteria del Giudice o della Corte di Giustizia Tributaria la copia della ricevuta di adesione alla sanatoria.
- Effetto Limbo: Una volta depositata la prova, il Giudice dispone la sospensione del giudizio. Il processo resta “congelato” fino alla scadenza della prima (o unica) rata, prevista per il 31 luglio 2026.
3. Dalla sospensione all’estinzione definitiva
Per chiudere definitivamente il fascicolo in tribunale non serve attendere la fine del piano di rientro (che può durare fino a 9 anni). La legge prevede che la lite si estingua con il versamento della prima rata.
- Prova del pagamento: Il contribuente deve presentare al giudice la quietanza del primo versamento.
- Cessata materia del contendere: A questo punto, il giudice dichiara l’estinzione del giudizio.
- Effetti sulle sentenze: Con l’estinzione, le eventuali sentenze di merito non ancora passate in giudicato perdono efficacia.
4. Il rischio del “punto di non ritorno”
Esiste un’insidia normativa da non sottovalutare. Se dopo aver ottenuto l’estinzione del processo il contribuente dovesse decadere dalla rottamazione (per mancato pagamento delle rate successive), lo scenario diventa critico:
- Il debito originario risorge integralmente (al netto di quanto già pagato).
- Il contenzioso non può essere riaperto: Una volta estinto il giudizio per rinuncia, non è più possibile impugnare nuovamente quell’atto. Il contribuente si ritroverebbe quindi con il debito pieno e senza più alcuna difesa legale disponibile.




