Una volta trasmessa la domanda per la Rottamazione-quinquies, il contribuente entra in una fase di tutela legale assistita, in attesa del responso definitivo del Fisco. La Legge di Bilancio 2026 ha stabilito regole precise sugli effetti immediati dell’istanza e sulle tempistiche con cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione dovrà fornire una risposta.
La scadenza del 30 giugno: il verdetto dell’Agenzia
Entro il 30 giugno 2026, ogni richiedente riceverà una “Comunicazione delle somme dovute”. Il documento potrà avere due esiti:
- In caso di accoglimento: La lettera indicherà il debito ricalcolato (senza sanzioni e interessi), il calendario delle scadenze scelto (unica soluzione o rateizzazione), i bollettini precompilati e le istruzioni per attivare l’eventuale addebito diretto sul conto corrente.
- In caso di diniego: L’Agenzia dovrà motivare dettagliatamente le ragioni tecniche per cui la domanda non è stata accettata.
Nota bene: Per chi ha utilizzato l’area riservata del sito AdER, la comunicazione non arriverà via posta, ma sarà consultabile esclusivamente online all’interno del proprio profilo.
Gli effetti immediati: uno “scudo” contro le esecuzioni
Il solo fatto di aver presentato la domanda produce effetti protettivi immediati per i debiti definiti “rottamabili”. Nello specifico, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione:
- Stop a nuove azioni: Non potrà iscrivere nuovi fermi amministrativi, ipoteche o avviare pignoramenti.
- Sospensione dei pignoramenti in corso: Le procedure esecutive già avviate vengono congelate, a meno che non si sia già svolta un’asta con esito positivo.
- Ipoteca e Fermi pregressi: Attenzione, le misure cautelari già attive prima della domanda rimarranno in vigore fino al saldo del debito.
Regolarità fiscale e DURC
Un grande vantaggio per le imprese e i professionisti riguarda la regolarità contributiva. Con la domanda di adesione, il contribuente non viene più considerato inadempiente. Questo permette di ottenere il DURC e di evitare il blocco dei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione (previsti dagli articoli 28-ter e 48-bis del DPR 602/73) per crediti superiori a 5.000 euro.
Sospensioni e prescrizione
La normativa prevede inoltre un “congelamento” dei termini:
- Prescrizione: I termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda sono sospesi.
- Vecchie rateizzazioni: Chi ha già piani di rientro attivi può sospendere i pagamenti delle vecchie rate. Tale obbligo resta “congelato” fino alla scadenza della prima (o unica) rata della nuova Rottamazione-quinquies.




