La Rottamazione Quinquies è in dirittura d’arrivo con la Legge di Bilancio 2026, estendendo la possibilità di sanare i debiti fiscali a un arco temporale di 24 anni. Questa nuova definizione agevolata copre i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 fino al 31 dicembre 2023, includendo quindi il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023 che era escluso dalla Quater.
Di seguito, i dettagli su chi può aderire, cosa si paga e il calendario delle scadenze.
1. Debiti inclusi e vantaggi della sanatoria
Il principale beneficio della Quinquies è l’azzeramento di tutte le componenti accessorie delle cartelle. Il contribuente dovrà pagare solo:
- L’intero ammontare dovuto a titolo di capitale (la tassa o imposta originaria).
- Le somme per il rimborso delle spese relative a procedure esecutive e notificazione della cartella.
Vengono totalmente cancellati sanzioni, interessi (inclusi quelli di mora), somme aggiuntive e l’aggio spettante all’Agente della Riscossione. Fanno eccezione le multe stradali (irrogate da amministrazioni statali), per le quali viene azzerato solo l’interesse, mentre la sanzione rimane interamente dovuta.
La sanatoria copre debiti derivanti da:
- Omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali.
- Somme emerse da controlli automatizzati (come ex art. 36-bis e 36-ter del Dpr600/1973).
- Omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’INPS (con esclusione di quelli chiesti a seguito di accertamento).
2. Chi può accedere e chi è escluso
- Ammessi i Decaduti: Possono aderire alla Quinquies anche i contribuenti che sono decaduti dalle precedenti rottamazioni (Quater, Ter, Bis, Prima) a seguito di pagamenti mancati, insufficienti o tardivi.
- Esclusioni: Sono esclusi i debiti richiesti a seguito di accertamento esecutivo. Inoltre, i contribuenti già in regola con i pagamenti della Rottamazione Quater al 30 settembre 2025 per i carichi 2000-2022 non possono riutilizzare la Quinquies per quegli stessi debiti.
3. Scadenze e modalità di pagamento
Il pagamento potrà essere effettuato in un’unica soluzione o con un piano rateale molto esteso:
- Soluzione Unica: Pagamento entro il 31 luglio 2026.
- Rateizzazione: Massimo 54 rate bimestrali, di pari ammontare (ciascuna non inferiore a 100 euro). Il piano si estende per nove anni.
| Scadenza Rata | Data |
| 1ª, 2ª, 3ª | 31 luglio 2026, 30 settembre 2026, 30 novembre2026 |
| 4ª alla 51ª | 31 gennaio, 31 marzo, 31maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre a partire dal 2027 |
| 52ª alla 54ª | 31 gennaio2035, 31 marzo 2035 e 31 maggio 2035 |
Interessi: In caso di rateizzazione, si applicano gli interessi al tasso del 4% annuo a decorrere dal 1° agosto 2026.
4. Assenza di tolleranza nel pagamento
A differenza delle versioni precedenti (Ter e Quater), la Quinquies non prevede la tolleranza di 5 giorni per i versamenti. L’unica flessibilità concessa è quella di calendario, che sposta il termine al primo giorno lavorativo utile se la scadenza cade di sabato, domenica o festivo.
5. Adesione e sospensione dei giudizi
Il debitore dovrà manifestare la volontà di aderire presentando un’apposita dichiarazione (esclusivamente telematica) all’Agente della Riscossione entro il 30 aprile 2026.
L’adesione comporta l’impegno a rinunciare a eventuali giudizi pendenti relativi ai carichi rottamati, con conseguente sospensione immediata del procedimento da parte del giudice. L’estinzione definitiva del giudizio si perfeziona con il versamento della prima o unica rata.
6. Vantaggi immediati per i debitori
A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, il contribuente ottiene benefici immediati:
- Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza.
- Sospensione degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni.
- Divieto di iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche (salvo quelli già presenti).
- Divieto di avviare o proseguire procedure esecutive (salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo).
- Possibilità di ottenere il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).
7. Comunicazione dell’Agente della Riscossione
Entro il 30 giugno 2026, l’Agente della Riscossione comunicherà ai debitori l’ammontare complessivo dovuto, il dettaglio delle singole rate e le relative scadenze. La comunicazione sarà resa disponibile nell’area riservata del sito per chi ha aderito digitalmente.
8. Conseguenze in caso di mancato pagamento
La definizione agevolata non produce effetti in caso di mancato o insufficiente versamento:
- Dell’unica rata.
- Di due rate, anche non consecutive.
- Dell’ultima rata.
In questi casi, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza e il debito residuo resta interamente dovuto. Le somme già versate saranno acquisite solo a titolo di acconto.




