L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato nuovi e attesi chiarimenti sul Concordato Preventivo Biennale, offrendo un’interpretazione favorevole a studi associati e ditte individuali. Attraverso le risposte n. 100 e n. 103 del 2026, l’Amministrazione finanziaria ha definito i confini delle cause di esclusione e cessazione dal regime agevolato. La notizia rassicura molti professionisti e imprenditori preoccupati che operazioni comuni, come il cambio di un socio o l’espansione dell’attività, potessero invalidare l’accordo con il Fisco. “L’avvicendamento non fa saltare il CPB”, chiarisce l’Agenzia, a patto di rispettare specifici requisiti numerici e temporali.
Studi associati: il subentro di nuovi soci non interrompe il patto
Il primo chiarimento riguarda le associazioni professionali che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale per il periodo 2025-2026. Secondo l’Agenzia, il recesso di un socio di minoranza seguito dal contestuale ingresso di un nuovo professionista non costituisce una causa di esclusione. Questa stabilità del regime rimane valida perché il numero complessivo degli associati non subisce incrementi.
Tuttavia, emerge un dettaglio fondamentale in caso di “disallineamento” dei bienni di adesione tra il nuovo entrato e lo studio. L’Agenzia avverte: “per mantenere l’efficacia del CPB anche per il 2026, il nuovo socio dovrà obbligatoriamente rinnovare la propria adesione individuale per il biennio successivo all’atto della scadenza”. In assenza di tale rinnovo, l’intero studio perderebbe i benefici del concordato per l’anno 2026.
Ditte individuali e acquisto d’azienda: il Concordato Preventivo Biennale resiste
Una seconda importante apertura interessa le ditte individuali che decidono di acquisire un’azienda durante il biennio concordatario. L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che tale operazione non rientra tra le cause di cessazione previste per le operazioni straordinarie. La norma, infatti, limita la decadenza automatica a casi specifici come fusioni o scissioni realizzate esclusivamente da “società o enti”.
Poiché la ditta individuale non rientra in queste categorie, l’acquisto di un ramo d’azienda o di una nuova attività non provoca la fuoriuscita dal perimetro agevolato. Questa interpretazione conferma quanto già anticipato dalle precedenti FAQ ministeriali, garantendo agli imprenditori la libertà di investire senza temere ritorsioni fiscali sul concordato. Per approfondire le normative vigenti, è possibile consultare il portale ufficiale dell’ Agenzia delle Entrate



