È stata ufficialmente inserita nell’Articolo 23, comma 1, della Legge di Bilancio 2026 la tanto attesa Rottamazione Quinquies. Questa nuova stagione di pace fiscale offre ai contribuenti la possibilità di sanare i debiti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione(AdER) tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023.
La misura intende alleggerire il carico debitorio dei cittadini escludendo le componenti sanzionatorie e gli interessi.
Cosa si paga (e cosa si stralcia) con la Quinquies
La definizione agevolata prevede l’estinzione del debito versando esclusivamente le seguenti somme:
- Capitale: L’importo originario dovuto (imposte, contributi, ecc.).
- Spese Accessorie: Le somme maturate a titolo di rimborso per le procedure esecutive e per la notificazione della cartella di pagamento.
Vengono Stralciati:
- Interessi (compresi quelli di mora).
- Sanzioni.
Esclusioni: Non rientrano nella Quinquies i carichi affidati all’agente della riscossione derivanti da accertamento (ovvero, i debiti frutto di evasione totale o parziale accertata, non dichiarata).
Il piano di pagamento flessibile: fino a 54 rate
Il piano di pagamento offre la massima flessibilità, consentendo ai contribuenti di scegliere tra due opzioni:
- Soluzione Unica: Versamento dell’intero importo entro il 31 luglio 2026.
- Rateizzazione Estesa: Fino a un massimo di 54 rate bimestrali (nove anni) di pari ammontare.
In caso di rateizzazione, saranno dovuti gli interessi al tasso del 4% annuo.
| Rata | Scadenza | Anno |
| Prima, Seconda e Terza | 31 luglio 2026, 30 settembre 2026, 30 novembre 2026 | 2026 |
| Dalla Quarta alla Cinquantunesima | 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre, 30 novembre | 2027 a 2034 |
| Dalla Cinquantaduesima alla Cinquantaquattresima | 31 gennaio 2035, 31 marzo 2035, 31 maggio 2035 | 2035 |
Modalità di adesione e impegni del debitore
Per accedere alla definizione agevolata è necessario presentare apposita dichiarazione all’AdER entro il 30 aprile 2026.
- Pendenze Giudiziarie: Il debitore deve indicare l’eventuale pendenza di giudizi relativi ai carichi oggetto di rottamazione e assumere l’impegno formale a rinunciare a tali giudizi.
- Pagamenti Parziali: Per i debiti già parzialmente saldati, ai fini del calcolo delle somme dovute si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e spese accessorie. Il contribuente che avesse già integralmente coperto la quota capitale e spese deve comunque manifestare la volontà di aderire tramite la dichiarazione formale.
Effetti immediati della dichiarazione di adesione
A seguito della presentazione della domanda, si producono effetti immediati di tutela per il contribuente:
- Sospensione Termini: Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza.
- Stop Dilazioni Precedenti: Sospensione degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere, fino alla scadenza della prima o unica rata (31 luglio 2026).
- Blocco Azioni Esecutive: Non possono essere avviate nuove procedure esecutive, né possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche (salvo quelli già iscritti). Le procedure esecutive avviate non possono essere proseguite, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo.




