Il Governo italiano introduce una nuova misura di sostegno per le lavoratrici madri. Il Decreto Legge 95/2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 giugno 2025, disciplina un bonus di 40 euro mensili destinato a coprire l’anno 2025, in attesa del rinvio al 2026 della decontribuzione parziale per le madri con due figli, inizialmente prevista dalla Legge di Bilancio 2025.
Il contesto: posticipo della decontribuzione
L’articolo 6 del DL 95/2025 (“Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali”) introduce una misura transitoria di integrazione al reddito. Questa è finalizzata a colmare il vuoto per l’anno 2025, dovuto allo spostamento al 2026 dell’entrata in vigore della decontribuzione parziale per le madri con due o più figli (art. 1 comma 219 L. 207/2024). Per il 2025, rimane in vigore solo la decontribuzione per madri con tre o più figli.
Chi potrà accedere al Bonus Mamme 2025
Il comma 2 dell’articolo 6 del DL 95/2025 introduce un’integrazione economica temporanea, valida solo per il 2025, che sarà a carico dell’INPS. Le lavoratrici interessate dovranno presentare domanda, rispettando i seguenti criteri:
- Lavoratrici madri dipendenti (esclusi i rapporti di lavoro domestico).
- Lavoratrici madri autonome, iscritte a:
- Gestioni previdenziali obbligatorie autonome.
- Casse di previdenza professionali (istituite ai sensi dei D.Lgs. 509/1994 e 103/1996).
- Gestione separata INPS (art. 2 c. 26 L. 335/1995).
Il bonus si rivolge a due categorie di madri:
- Con due figli: a condizione che il secondo figlio non abbia compiuto 10 anni nel mese di riferimento.
- Con più di due figli: a condizione che il figlio più piccolo non abbia compiuto 18 anni nel mese di riferimento e che il reddito non derivi da un contratto di lavoro a tempo indeterminato e subordinato.
In entrambi i casi, è richiesto un reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro annui. L’importo dell’integrazione è di 40 euro mensili per ciascun mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività autonoma.
Erogazione e trattamento fiscale
La corresponsione del beneficio avverrà in un’unica soluzione nel mese di dicembre 2025, in sede di liquidazione della mensilità del medesimo mese. L’importo complessivo sarà calcolato in base ai mesi (o frazioni di mese) di spettanza tra gennaio e novembre 2025.
È importante sottolineare che l’importo:
- Non è imponibile ai fini fiscali.
- Non concorre alla base imponibile previdenziale.
- Non rileva ai fini della determinazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), come previsto dal DPCM 5 dicembre 2013 n. 159.
Per le madri con più di due figli e con il più piccolo di età superiore a 10 anni ma inferiore a 18, la misura è incompatibile con i contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Di conseguenza, il contributo non sarà riconosciuto nei mesi in cui la lavoratrice sia titolare di tale tipo di contratto. In caso di alternanza tra contratti a termine o attività autonoma e rapporti a tempo indeterminato, la prestazione sarà limitata ai mesi in cui non è presente un contratto a tempo indeterminato.
Copertura finanziaria e prossimi passi
L’INPS è incaricato della gestione amministrativa della misura, utilizzando le risorse già disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Seguiranno quindi le indicazioni sulle modalità specifiche per la richiesta del bonus.
Il comma 3 dell’articolo 6 del DL 95/2025 individua la copertura finanziaria complessiva per gli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 1 e 2, ammontando a:
- 480 milioni di euro per l’anno 2025.
- 13 milioni di euro per l’anno 2026.
La copertura è garantita da 300 milioni di euro per il 2025, provenienti dal differimento al 2026 della misura prevista dalla L. 207/2024, più ulteriori 180 milioni di euro per il 2025 attraverso modalità previste dall’articolo 20 del decreto-legge. I 13 milioni di euro per il 2026 saranno coperti da una riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l’inclusione attiva (istituito dall’art. 1 c. 321 L. 197/2022).