Il Bonus Mamme Lavoratrici 2025, introdotto dal Decreto Legge 95 del 30 giugno 2025, rappresenta una misura ponte significativa per le lavoratrici dipendenti e autonome, a seguito dello slittamento dell’esonero contributivo parziale precedentemente previsto. Sebbene l’ammontare mensile del sussidio sia identico per tutte (40 euro), le regole di applicazione variano a seconda del numero di figli.
Analizziamo le differenze cruciali.
L’età limite del figlio: un requisito chiave
Secondo l’articolo 6, comma 2, del Decreto 95/2025, il bonus una tantum spetta con criteri diversi in base al numero di figli:
- Madri con due figli: Il beneficio è riconosciuto fino al mese in cui il secondo figlio compie il decimo anno di età.
- Madri con più di due figli: Per queste lavoratrici, il bonus è valido fino al mese in cui il figlio più piccolo compie il diciottesimo anno di età.
Requisiti di reddito e condizioni aggiuntive
Il bonus una tantum è subordinato a un requisito reddituale. Possono accedere alla misura solo le lavoratrici dipendenti o autonome con un reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua.
Per le sole madri con più di due figli, è prevista una condizione aggiuntiva: il reddito da lavoro non deve derivare da un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Il bonus di 40 euro mensili, in questo caso, spetta per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività autonoma non coincidenti con periodi di vigenza di un contratto a tempo indeterminato.
Calcolo del Bonus e incompatibilità
Per le madri con due figli, il bonus si attesta a 40 euro mensili per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività autonoma.
Per le madri con più di due figli, il bonus è sempre di 40 euro mensili per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività autonoma, ma con la specificità di cui sopra, cioè escludendo i mesi coperti da un contratto a tempo indeterminato.
Questo meccanismo serve a evitare la cumulabilità tra il bonus una tantum e l’esonero contributivo totale (pari al 100% dei contributi IVS, nel limite massimo annuo di 3.000 euro) introdotto dalla Legge 213/2023 (Manovra 2024) per le madri con tre o più figli assunte con contratto a tempo indeterminato. Quest’ultimo esonero, che non ha requisiti reddituali (eccetto l’età del figlio più piccolo), è attivo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 e offre un impatto significativo in busta paga.
Importo massimo del Bonus e benefici fiscali
Un aspetto comune a entrambe le categorie di beneficiarie è che il bonus non può eccedere la somma complessiva di 480 euro netti (40 euro per 12 mensilità, da gennaio a dicembre 2025). L’erogazione avverrà in un’unica soluzione a dicembre.
Sia per le madri con due figli che per quelle con più di due, il bonus è esente da contributi e imposte. Inoltre, gli importi non influenzano il calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).
Applicabilità dell’esonero totale nel 2025
Le lavoratrici madri con due figli, destinatarie del bonus una tantum, potranno contare esclusivamente su questa misura nell’anno corrente.
Al contrario, le lavoratrici madri con più di due figli possono comunque beneficiare nel 2025 della riduzione del contributo IVS, riconosciuta in presenza di un contratto a tempo indeterminato, con validità fino al 31 dicembre 2026. Questo, ovviamente, fatte salve le regole di incompatibilità tra bonus una tantum ed esonero contributivo.