La Legge di Bilancio 2023 ha previsto la nuova rottamazione delle cartelle (rottamazione cartelle quater), definita anche nuova pace o tregua fiscale, ma non tutti potranno beneficiarne. I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti versando la quota capitale e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.
Non sono dovute:
le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973;
ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del D. Lgs. n. 46/1999;
e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’art.17 del D.Lgs. n.112/1999.
Il pagamento delle somme – in forza di quanto previsto dal comma 232, dell’art.1, della L.n.197/2022 – è effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, ovvero a rate (massimo 18 rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio 2023 e il 30 novembre 2023; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2023, gli interessi al tasso del 2%). Secondo quanto previsto dalla legge di Bilancio 2023 il debitore manifesta all’Agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione, rendendo, entro il 30 aprile 2023, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso Agente pubblica sul proprio sito internet entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della norma; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto.
Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione:
- a) alla data del 31 luglio 2023 le dilazioni sospese a seguito della presentazione dell’istanza sono automaticamente revocate;
- b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
Entro il 30 giugno 2023, l’Agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Tale comunicazione è resa disponibile ai debitori anche nell’area riservata del sito internet dell’agente della riscossione.