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Home » Inps, pace contributiva per andare in pensione: a chi è rivolto e come funziona

Inps, pace contributiva per andare in pensione: a chi è rivolto e come funziona

Periodi non coperti da contribuzione nella misura massima di cinque anni

Redazione by Redazione
5 Marzo 2025 - Aggiornato alle ore 21:15 -
in Attualità
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Inps, pace contributiva per andare in pensione: a chi è rivolto e come funziona

Inps, pace contributiva per andare in pensione: a chi è rivolto e come funziona

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L’Inps consente il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione attraverso la pace contributiva che consente di andare in pensione. Il servizio permette di richiedere il riscatto parziale o totale dei periodi non coperti da contribuzione nella misura massima di cinque anni, nei periodi successivi all’AGO31 dicembre 1995 e precedenti al 1° gennaio 2024.

Cos’è

Il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione è disciplinato ai sensi dell’articolo 1, commi 126 – 130, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

È una facoltà che permette di riscattare, per il biennio 2024/2005 e nella misura massima di cinque anni, periodi non soggetti a obbligo contributivo e non già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso qualsiasi forma di previdenza obbligatoria.

A chi è rivolto

La facoltà di riscatto può essere esercitata dagli iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione.

Come funziona

Possono essere riscattati, in tutto o in parte nella misura massima di cinque anni anche non continuativi, i periodi successivi al 31 dicembre 1995 e precedenti al 1° gennaio 2024

Il periodo deve essere compreso tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo comunque accreditato (obbligatorio, figurativo, da riscatto) nell’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e nelle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e nella Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, legge n. 335/1995.

Non è richiesto che il primo e l’ultimo contributo, da prendere a riferimento per collocare il periodo da riscattare, siano versati o accreditati nella stessa gestione in cui si intende esercitare la facoltà di riscatto.

Il periodo da ammettere a riscatto non deve essere coperto da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto, non solo presso il Fondo cui è diretta la domanda stessa, ma anche in qualsiasi forma di previdenza obbligatoria. Inoltre, sono riscattabili soltanto i periodi non soggetti a obbligo contributivo.

L’onere per il riscatto è determinato con il meccanismo del calcolo a percentuale previsto dall’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, applicando l’aliquota contributiva di finanziamento in vigore alla data di presentazione della domanda nella gestione pensionistica dove opera il riscatto.

La base di calcolo dell’onere è costituita dalla retribuzione assoggettata a contribuzione nei 12 mesi più vicini alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto. Questa retribuzione è attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati. La rivalutazione del montante individuale dei contributi disciplinato dalla legge n. 335/1995 ha effetto dalla data della domanda di riscatto.

L’onere di riscatto può essere versato in un’unica soluzione o in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. La rateizzazione dell’onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta dovrà essere versata in unica soluzione. I periodi oggetto di riscatto sono parificati a periodi di lavoro.

Domanda

REQUISITI

Condizione per l’esercizio della facoltà di riscatto in argomento è l’iscrizione dell’interessato a uno dei regimi previdenziali richiamati dalla norma stessa.

Inoltre è richiesto che l’interessato non sia titolare di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. L’eventuale acquisizione di anzianità assicurativa anteriore al 1° gennaio 1996 determina l’annullamento d’ufficio del riscatto già effettuato, con restituzione dell’onere al soggetto che lo ha versato senza riconoscimento di maggiorazioni a titolo di interessi.

Ulteriore condizione per l’accesso alla facoltà in esame è che il beneficiario non sia già titolare di un trattamento pensionistico diretto, in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria

QUANDO FARE DOMANDA

La presentazione della domanda di riscatto è limitata al biennio 2024/2025. La domanda può quindi essere presentata fino al 31 dicembre 2025 (termine ultimo per l’esercizio della facoltà di riscatto).

COME FARE DOMANDA

La domanda può essere presentata dal diretto interessato o dal suo superstite o, entro il secondo grado, dal suo parente e affine. In tutte queste ipotesi, l’onere versato è deducibile dal reddito complessivo di chi l’ha sostenuto.

Per i lavoratori del settore privato, la domanda di riscatto può essere presentata anche dal datore di lavoro dell’assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore. In tal caso, l’onere versato è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi da lavoro dipendente, rientra nell’ipotesi di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

La domanda di riscatto può essere presentata dal datore di lavoro nel corso del rapporto lavorativo.

Nei casi in cui la domanda sia presentata dal parente o affine o dal datore di lavoro, in fase di presentazione della stessa è necessario che sia acquisito il consenso del soggetto interessato.

La domanda da parte del diretto interessato, suo superstite o, entro il secondo grado, dal suo parente e affine si presenta online all’INPS attraverso il servizio dedicato. In alternativa, può essere effettuata tramite:

Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164164 (a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico, da rete mobile);

enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Nel caso di presentazione della domanda da parte del datore di lavoro,  in attesa dell’implementazione della procedura per l’invio telematico, le domande sono presentate utilizzando il modulo disponibile online.

 Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 85 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990.

Nella tabella allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.

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