Il panorama fiscale italiano potrebbe presto arricchirsi di una nuova iniziativa: la Rottamazione Quinquies. Questa quinta edizione della definizione agevolata dei debiti fiscali e contributivi, contenuta nel disegno di legge AS 1375 attualmente in discussione al Senato, promette condizioni più vantaggiose rispetto alle versioni precedenti. Al momento, si tratta ancora di un’ipotesi allo studio, la cui concretizzazione dipenderà da considerazioni politiche, tecniche e dalle coperture finanziarie che verranno eventualmente individuate nella prossima Legge di Bilancio 2026.
Tuttavia, l’attenzione su questo tema è già alta tra contribuenti e professionisti, data la potenziale inclusione di un vasto numero di posizioni debitorie, alcune risalenti a diversi anni fa.
Carichi sanabili e condizioni Migliorate
La Rottamazione Quinquies, se approvata, consentirebbe di regolarizzare i debiti fiscali e contributivi derivanti da carichi affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, indipendentemente dalla data di notifica della cartella.
In linea con la “rottamazione quater”, anche questa nuova versione prevedrebbe l’obbligo di corrispondere esclusivamente le somme dovute a titolo di capitale e le spese per le procedure esecutive e di notificazione. Sono escluse le somme relative a:
- Interessi, sanzioni e interessi di mora.
- Sanzioni e somme aggiuntive.
- Aggio.
Possono beneficiare della Rottamazione Quinquies anche i contribuenti che avevano aderito a precedenti rottamazioni ma la cui adesione è divenuta inefficace, ad esempio per mancato versamento di una rata.
Debiti esclusi dalla Rottamazione Quinquies
Non tutti i debiti, però, possono rientrare in questa definizione agevolata. Salvo specifiche deroghe, sono esclusi:
- Aiuti di Stato da recuperare: somme dovute per aiuti dichiarati illegittimi dall’Unione Europea.
- Condanne della Corte dei Conti: crediti derivanti da sentenze per danni erariali.
- Sanzioni penali pecuniarie: multe e ammende legate a condanne penali.
- Tributi locali non affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione: come IMU o TASI gestiti direttamente dai Comuni, a meno di delibere specifiche dell’ente.
- Debiti già oggetto di precedente definizione agevolata: non possono essere inclusi nuovamente debiti per cui si è già beneficiato di una sanatoria, salvo eccezioni specifiche, per evitare un uso reiterato.
Modalità di funzionamento della Rottamazione Quinquies
L’articolo 1 del disegno di legge prevede due modalità di pagamento:
- Unica soluzione: da versare entro il 31 luglio 2025.
- Rate mensili: fino a un massimo di 120 rate di uguale importo, distribuite su un arco temporale di 10 anni. La prima rata deve essere pagata entro il 31 luglio 2025, mentre le successive entro l’ultimo giorno di ogni mese.
Il pagamento dell’unica rata o della prima rata comporta l’estinzione delle procedure esecutive già avviate, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo.
Effetti per il debitore e vantaggi rispetto alla quater
La presentazione della domanda di definizione agevolata comporta una serie di importanti effetti per il debitore:
- Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza.
- Sospensione degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni in corso (che saranno revocate al 31 luglio 2025).
- Impedimento all’iscrizione di nuovi fermi amministrativi o ipoteche (salvo quelli già in essere).
- Impedimento all’avvio di nuove procedure esecutive e sospensione di quelle già in corso (a meno di incanto con esito positivo).
- Il debitore non sarà considerato inadempiente ai fini di crediti d’imposta e pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.
- Possibilità di ottenere il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
La Rottamazione Quinquies introduce vantaggi significativi rispetto alla precedente “rottamazione quater”:
- Rateizzazione estesa: fino a 120 rate mensili (10 anni), contro le 18 rate trimestrali (circa 4 anni e mezzo) della Quater.
- Tolleranza nei ritardi: si mantiene il beneficio anche in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento di fino a otto rate, anche non consecutive, rispetto alle sole cinque rate della Quater.
- Ambito temporale ampliato: include i carichi affidati all’agente della riscossione fino al 31 dicembre 2023, contro il 30 giugno 2022 della Quater.
Definizione agevolata per le entrate locali
L’articolo 2 del disegno di legge concede a regioni, province, città metropolitane e comuni la facoltà di introdurre una definizione agevolata per le proprie entrate, incluse quelle tributarie non ancora riscosse tramite ingiunzione fiscale. Questa possibilità, attivabile su richiesta del debitore, prevede l’esclusione del pagamento delle sanzioni.
Gli enti locali che intendono avvalersi di tale facoltà dovranno stabilire con propri provvedimenti il numero massimo di rate, le scadenze, le modalità e i termini per la presentazione della domanda, nonché il termine entro il quale l’ente o il concessionario della riscossione dovrà comunicare l’esito dell’istanza. La presentazione della domanda comporterà la sospensione immediata dei termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme.
In attesa della Quinquies: riammissione alla quater
In attesa dell’approvazione del disegno di legge AS 1375, l’articolo 3-bis del D.L. 202/2024 ha previsto la possibilità di riammissione alla Rottamazione Quater. Questa procedura era rivolta ai debitori che al 31 dicembre 2024 erano incorsi nell’inefficacia della precedente definizione a causa del mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme dovute.
Il termine per presentare la domanda di riammissione era il 30 aprile 2025. La domanda poteva essere presentata online tramite identità digitale (SPID, CIE o CNS) o compilando l’apposito form con allegato un documento di riconoscimento e un indirizzo e-mail valido.