Roma – Il reddito di emergenza 2020 fino 800 per 3 mesi come misura di sostegno alle famiglie in difficoltà in conseguenza dell’emergenza epidemilogica da Covid 19 sarà istituito a maggio. Si tratta di una nuova domanda che si potrà richiedere all’Inps dalle famiglie che hanno determinati requisiti. Il Reddito di Emergenza sarà erogato per tre mensilità a decorrere dal mese in cui è stata presentata la domanda. Le domande per il Rem possono essere presentate entro il termine del mese di luglio.
Ma quali sono i requisiti per poter ricevere il reddito di emergenza? Questi i requisiti per potervi accedere: residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio; un valore del reddito familiare, nel mese precedente la richiesta del beneficio e in ciascuna mensilità che precede le erogazioni successive, inferiore ad una soglia pari all’ammontare del beneficio di cui al comma 6; un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000; un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee) inferiore ad euro 15.000.
Nel caso di nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, “il Rem può essere richiesto ad integrazione della somma goduta”. Il Rem è determinato in un ammontare pari a 400 euro mensili fino ad un massimo comunque non superiore a 800 euro mensili”. “Non hanno diritto al Rem – si legge nella bozza del dl – i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, nonché coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica”.
Ma come si fa la domanda per avere il Reddito di emergenza? Il Reddito di emergenza va richiesto tramite un modello di domanda predisposto dall’Inps e presentato secondo le modalità stabilite dall’Istituto. “Il Rem – si legge ancora nella bozza – è erogato per tre mensilità a decorrere dal mese in cui è stata presentata la domanda”. “Le eventuali variazioni nel possesso dei requisiti sono comunicate all’Inps, nelle modalità indicate dall’Istituto, entro il decimo giorno successivo al mese in cui è occorsa la variazione. Il beneficio è sospeso dalla mensilità successiva a quella in cui la variazione nel possesso dei requisiti è intervenuta”, si legge ancora.
Ai fini della verifica del possesso dei requisiti l’Inps e l’Agenzia delle entrate “possono scambiare i dati relativi ai saldi e alle giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare”. “Nel caso in cui in esito a verifiche e controlli emerga il mancato possesso dei requisiti, il beneficio è immediatamente revocato, ferma restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste a legislazione vigente”, si legge ancora nella bozza.