Dopo che la riforma della legittima difesa ha ottenuto il via libera definitivo del Senato ed è diventata legge, sono in molti a chiedersi cosa cambia adesso nella pratica, alla luce del provvedimento. E allora proviamo ad evidenziare alcuni aspetti cominciando dal fatto che la difesa è sempre legittima.
Questo significa che affinché scatti la legittima difesa non è necessario che il ladro abbia un’arma in mano, bensì è sufficiente la sola minaccia di utilizzare un’arma e non è necessario che la minaccia sia espressamente rivolta alla persona. L’articolo 2 della riforma va a modificare l’articolo 55 del codice penale che disciplina "l’eccesso colposo". Con il nuovo testo si esclude la punibilità di chi si e’ difeso in "stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto". Vengono inasprite le pene per violazione di domicilio e furto in appartamento. Viene innalzata a quattro anni la pena massima di carcere per la violazione di domicilio, a sei anni per furto in abitazione, a sette anni per rapina.
Chi si è legittimamente difeso non è responsabile civilmente. In sostanza, la riforma fa sì che l’autore del fatto, se assolto in sede penale, non debba essere obbligato a risarcire il danno derivante dal medesimo fatto in sede civile. Nei casi di eccesso colposo, inoltre, al danneggiato e’ riconosciuto il diritto ad una indennità, in base alla condotta posta in essere dal danneggiato. La riforma della legittima difesa estende le norme sul gratuito patrocinio a favore della persona nei cui confronti sia stata disposta l’archiviazione o il proscioglimento o il non luogo a procedere per fatti commessi in condizioni di legittima Difesa o di eccesso colposo. Nella formazione dei ruoli di udienza deve essere assicurata priorità ai processi relativi ai delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose.