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Home » Lavoratori esposti all’amianto: decine di migliaia di morti

Lavoratori esposti all’amianto: decine di migliaia di morti

Redazione by Redazione
15 Giugno 2017 - Aggiornato alle ore 04:50 -
in Attualità
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Lavoratori esposti all’amianto: decine di migliaia di morti
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Quella di 3.000.000 lavoratori esposti ad amianto è considerata una stima per difetto dall’Avv. Ezio Bonanni, pioniere della difesa dei diritti dei lavoratori esposti e Presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto. Già nel gennaio 2000 era in prima linea, depositando i primi ricorsi per ottenere la condanna dell’INPS che rifiutava di applicare l’art. 13 della L. 257 del 1992 (Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto).

La legge che poneva al bando l’amianto stabiliva che i lavoratori a titolo di risarcimento dovessero ottenere un prepensionamento e per quelli già pensionati una rivalutazione delle prestazioni (pari al 50% del periodo). “Però l’INPS non ha mai applicato questa legge. Oppure l’ha applicata in parte. Ecco perché centinaia di migliaia di cause. Un enorme contenzioso che è costato più dell’applicazione della legge e nel frattempo le esposizioni sono continuate anche dopo il 1992”, dichiara l’Avv. Ezio Bonanni, Presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto. Avvocato Ezio Bonanni, che cosa sono questi benefici contributi per esposizione ad amianto? I benefici amianto, ma meglio sarebbe chiamarli risarcimenti, sono degli aumenti del periodo contributivo, che permettono al lavoratore esposto di andare in pensione prima, e a chi è già in pensione di aumentare l’entità dei ratei, nella misura del 50%.

Questi benefici sono riconosciuti dall’art. 13 della L. 257 del 1992, e sono attribuiti in base al comma 6 a coloro che hanno manipolato amianto nelle miniere e nelle cave di amianto; in base al comma 7 per coloro che hanno contratto una patologia asbesto correlata; e in base al comma 8 per coloro che sono stati esposti per più di dieci anni a concentrazioni superiori alle 100 ff/ll nella media delle otto ore lavorative, anche se non si sono ammalati. Il requisito delle 100 ff/ll non erano voluto dal Legislatore ma è stato imposto dalla Giurisprudenza, ed è qui che casca l’asino: non essendoci state rilevazioni, sostanzialmente non c’era inizialmente uno strumento per dimostrare questi livelli espositivi, almeno secondo l’INPS, che quindi ha rigettato tutte le domande, tranne quelle per i lavoratori malati, per i quali questa soglia non si applica. Ne è derivato un enorme contenzioso e quando poi è stato possibile accertare il superamento della soglia in più di 100.000 lavoratori, a questo punto, il Legislatore è intervenuto con l’art. 47 della L. 326 del 2003 e il beneficio è stato ridotto ad 1,25 con l’imposizione di presentare la domanda all’INAIL entro il 15.06.2005.

Molti lavoratori non ne sono stati informati e non hanno presentato questa domanda, ignari pure del fatto che l’INPS non avesse applicato questa legge dello Stato. Ma i problemi non sono finiti qui, perchè, mentre per alcuni c’è stata la salvezza del diritto perché hanno presentato la domanda all’INAIL in modo tempestivo, o perché in molti casi questa decadenza non si applica (sono quelli di cui all’art. 47 co. 6 bis della L. 326 del 2003 e art. 3 co. 132 della L. 350 del 2003), come chiarito dalla Corte di Cassazione, già con la sentenza 24998 del 2014, c’è stata poi la decadenza triennale, e ancora la prescrizione decennale che decorre dalla data della domanda all’INAIL, secondo l’ultima giurisprudenza, e poiché le domande sono state presentate ormai nel 2005, questa sembra essere la tagliola definitiva. Avvocato Ezio Bonanni, come possono questi lavoratori ottenere il loro diritto? Intanto le tagliole scattano solo per i diritti di cui all’art. 13 co. 8 della L. 257 del 1992, e meno per quanto riguarda il beneficio amianto per i lavoratori che hanno una qualche patologia asbesto correlata, in particolare mesoteliomi, tumori polmonari, alla laringe, faringe, esofago, fegato, colon, ovaio, asbestosi, complicazioni cardio-vascolari, placche pleuriche e ispessimenti pleurici, questi ultimi quasi sempre presenti in chi è stato esposto ad amianto.

Ed allora, oltre alla tutela ordinaria di cui al vademecum diffuso dall’ONA, occorre scegliere la via della tutela di cui all’art. 13 co. 7 della L. 257 del 1992: è sufficiente dimostrare un danno da amianto, tutt’altro che improbabile in chi è stato esposto nei luoghi di lavoro, penso ai marittimi, agli operai in fabbrica, etc., Nessuno è stato risparmiato da questo terribile killer! Fare i controlli sanitari permette di diagnosticare in tempo questa terribile malattia, quella dell’amianto, ed intervenire tempestivamente: per il cancro al polmone, per esempio sono decine i casi di diagnosi precoce grazie ai consigli dell’ONA. In questi casi, dopo il riconoscimento si ha diritto anche ai benefici amianto, con l’art. 13 co. 7 della L. 257 del 1992, evitando così tutta la corsa ad ostacoli dei benefici amianto con il comma 8. Avvocato Ezio Bonanni, recentemente il Governo ha integrato la norma e quindi alle vittime dell’amianto vengono sottratte le forche gaudine della Legge Fornero?

La ricordo ancora la signora Fornero quando piangeva: piangeva per i lavoratori, perché allungava loro la permanenza fino alla soglia dei 70 anni, non è così per i politici però, e per la medesima signora Fornero, che dal salotto di casa vede questi anziani, lavoratori spesso esposti ad amianto che, ancora sulla soglia dei 70 anni devono salire sull’impalcatura, lavorare negli altiforni, o imbarcati. Occorre fare sacrifici per il bene del Paese, diceva e dice la Fornero, però intanto lo Stato spende 10 volte tanto in navi della flotta, per disarmare quelle attuali che bastavano ed avanzavano: a che ci serve una nuova flotta da guerra, quando non abbiamo i soldi per assistere i malati gravi.

Una riduzione delle spese militari eviterebbe questo scempio. Penso che pochi euro possono salvare un bambino in Africa. Le vittime dell’amianto non sono sottratte a questa logica. Però il Legislatore è intervenuto, una volta tanto, dalla parte dei più deboli con l’art. 1 commi 250 della L. 232 del 2016, e coloro che si ammalano e vengono riconosciuti affetti da patologie asbesto correlate possono andare in pensione subito, infatti in molti casi i benefici del comma 7 non bastavano per mandare in pensione i lavoratori dell’amianto, già ammalati, e allora, con questa nuova legge hanno diritto alla pensione di inabilità. Però l’INPS non l’applica ancora perché dice che manca il decreto attuativo. Ma noi otterremo la sua applicazione, anche a costo di fare le barricate. C’è una legge dello Stato e questa legge va applicata, piaccia o non piaccia all’INPS!

Avvocato Ezio Bonanni, quali sono gli atti e le procedure per ottenere l’accredito delle maggiorazioni contributive per esposizione ad amianto e il prepensionamento? L’accredito delle maggiorazioni contributive per esposizione ad amianto è una corsa ad ostacoli: domanda amministrativa. Occorre attendere che l’INPS si pronunci. Se accoglie l’obiettivo è raggiunto, in caso contrario, di rigetto, ovvero silenzio/rigetto, si deve ricorrere al Comitato Provinciale INPS nel termine di 90 giorni, e quest’ultimo ha altri 90 giorni per pronunciarsi. La domanda amministrativa all’INPS va depositata anche se il lavoratore non ha il certificato di esposizione ad amianto rilasciato dall’INAIL. Infatti la procedura amministrativa è un onere a carico dell’avente diritto, come condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria, indispensabile per poter ottenere la condanna dell’INPS all’accredito delle maggiorazioni amianto. In caso contrario il Giudice dichiara l’inammissibilità. Rigetto della domanda; fine del procedimento amministrativo. L’azione giudiziaria va iniziata entro 3 anni dal termine del procedimento amministrativo (che non può andare oltre i 300 giorni).

Ricorso giudiziario. Il ricorso al Giudice del lavoro, competente territorialmente, deve essere corredato da tutti gli atti amministrativi, dal curriculum, dalla documentazione clinica, da eventuali certificazioni rilasciate dall’INAIL e comunque da tutti gli atti del procedimento amministrativo INAIL, se e a qualsiasi titolo promosso (a seconda dei casi) e vanno comunque depositati tutti gli atti e i documenti, e richieste tutte le prove, pena la decadenza. Il ricorso deve essere specifico, con descrizione dell’ambiente lavorativo, delle attività e mansioni, con riferimento all’aerodispersione delle polveri e fibre di amianto e della loro inalazione, e quindi esposizione diretta, indiretta e per contaminazione dell’ambiente lavorativo.

Vanno specificati i dati epidemiologici e, nel caso di ricorso ex art. 13 co. 7 della L. 257 del 1992, vanno acclusi anche i documenti medici e dimostrata la sussistenza della patologia asbesto correlata. E’ necessaria la consulenza tecnica d’ufficio che permette la formulazione del giudizio presuntivo di superamento della soglia delle 100 ff/ll nella media delle otto ore lavorative, per ogni anno e per oltre dieci anni. 

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