Sì al premio di maggioranza, no al ballottaggio. Sono queste le decisioni della Corte Costituzionale sulla legittimità della legge elettorale Italicum. La Consulta ha respinto le eccezioni di inammissibilità proposte dall’Avvocatura generale dello Stato.
Ha inoltre ritenuto inammissibile la richiesta delle parti di sollevare di fronte a se stessa la questione sulla costituzionalità del procedimento di formazione della legge elettorale, ed è quindi passata all’esame delle singole questioni sollevate dai giudici. Nel merito, ha rigettato la questione di costituzionalità relativa alla previsione del premio di maggioranza al primo turno, sollevata dal Tribunale di Genova, e ha invece accolto le questioni, sollevate dai Tribunali di Torino, Perugia, Trieste e Genova, relative al turno di ballottaggio, dichiarando l’illegittimità costituzionale delle disposizioni che lo prevedono.
Ha inoltre accolto la questione, sollevata dagli stessi Tribunali, relativa alla disposizione che consentiva al capolista eletto in più collegi di scegliere a sua discrezione il proprio collegio d’elezione. Se si dovesse votare oggi per la Camera quindi sostanzialmente si avrebbe un proporzionale con possibilità di premio di maggioranza per la lista che dovesse raggiungere il 40% mentre per l’elezione del Senato occorrerebbe far riferimento al cosiddetto “Consultellum”, vale a dire il meccanismo uscito dalla sentenza numero 1 del 2014 sempre della Consulta intervenuta sul cosiddetto “Porcellum”. Legge immediatamente applicabile